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5 MIN LETTURA 05/11/2026

IVA e-commerce dal 2027: vendite a distanza, OSS, IOSS e call-off stock

Sintesi Operativa
Le regole IVA del commercio elettronico previste dal 2027 precisano il calcolo dei 10.000 euro: rilevano le spedizioni dallo Stato di stabilimento del venditore. Cambiano il perimetro delle piattaforme come fornitori presunti e alcuni adempimenti OSS e IOSS, incompatibile con la franchigia transfrontaliera. Il call-off stock avvia la transizione verso la cessazione nel 2029. Venditori online e intermediari devono ricostruire partenze dei beni, regimi scelti ed esigibilità, verificando il decreto pubblicato prima di aggiornare le procedure.
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A partire dal 1° gennaio 2027 il decreto legislativo che recepisce l’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, inserita nel pacchetto europeo ViDA (VAT in the Digital Age), interviene su diverse regole IVA del commercio elettronico. Per le vendite a distanza la soglia annua di 10.000 euro rimane quella di prima, ma nel conteggio entrano solo le cessioni la cui spedizione parte dallo Stato membro di stabilimento del venditore. Muta pure il perimetro del cosiddetto fornitore presunto, ossia la piattaforma che agevola le vendite e viene trattata come se comprasse e poi rivendesse la merce. Per i regimi OSS e IOSS il decreto definisce meglio l’esigibilità dell’imposta, i siti web e il rapporto con la franchigia per le piccole imprese, con cui non possono convivere. Il call-off stock resterà utilizzabile per i beni spediti fino al 30 giugno 2028 e verrà meno entro il 30 giugno 2029. Il coordinamento con il nuovo Testo unico IVA è previsto per le relative norme.

Quadro Generale: Il recepimento di ViDA

Il pacchetto ViDA porta l’IVA nell’era digitale, con disposizioni su fatturazione elettronica, piattaforme e registrazione unica. Le regole sul commercio elettronico si trovano nell’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, che l’Italia attua con un decreto legislativo. Stando alla stampa specializzata, il testo ha ricevuto l’approvazione definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2026; altre fonti parlano invece di un primo esame preliminare il 4 agosto 2026 e di una proroga del termine della delega al 30 novembre 2026. Prima di applicare le nuove regole è dunque opportuno accertare l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il coordinamento riguarda il nuovo Testo unico IVA, il D.Lgs. 10/2026, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. L’impianto resta quello attuale: il decreto ne rettifica alcuni punti e li porta in linea con la disciplina dell’Unione.

Soglia di 10.000 Euro: Il calcolo delle vendite a distanza

Tra le novità di maggior rilievo c’è la soglia annua di 10.000 euro, che incide sulla territorialità IVA delle vendite a distanza intracomunitarie e di certi servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. Finché si resta sotto il limite, queste operazioni sono tassate nel Paese del venditore; oltre, scatta l’IVA dello Stato del cliente.

La cifra rimane identica, mentre viene precisato come si calcola: rilevano solo le vendite a distanza di beni spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di stabilimento del soggetto passivo. Le cessioni che partono da magazzini in altri Stati membri, nei quali il venditore non è stabilito, non entrano nel computo del limite. Lasciarle fuori dal calcolo non vuol dire però sottrarle all’IVA dello Stato di destinazione: le regole di territorialità vanno comunque applicate.

Un altro chiarimento concerne l’opzione per la tassazione a destinazione. Per chi è registrato nel regime OSS-UE la si ritiene esercitata in automatico, in modo che l’adesione allo sportello unico si raccordi con le regole di territorialità senza procedure duplicate.

Piattaforme Digitali: Il fornitore presunto

Gli interventi riguardano anche le vendite agevolate da marketplace, portali e altre interfacce elettroniche. Con il fornitore presunto, la piattaforma che agevola certe cessioni è equiparata, ai fini IVA, a chi acquista e poi rivende la merce.

Il nuovo testo abbandona il richiamo generico ai destinatari non soggetti passivi e indica con maggiore esattezza quali acquirenti sono coinvolti. Oltre ai consumatori finali, vi rientrano i destinatari di specifiche cessioni non imponibili e i cessionari, soggetti passivi o meno, che non sono tenuti a versare l’IVA sugli acquisti intracomunitari e non hanno esercitato la relativa opzione.

Regimi OSS e IOSS: Esigibilità e adempimenti

Il regime OSS (One Stop Shop) e il regime IOSS (Import One Stop Shop) permettono di versare l’IVA su determinate operazioni transfrontaliere senza doversi identificare in ciascuno Stato membro di consumo. Quanto alle operazioni OSS, il decreto stabilisce che l’esigibilità dell’imposta, vale a dire il momento in cui l’IVA diventa dovuta, coincide con la data di effettuazione dell’operazione. Restano inapplicabili le deroghe della disciplina ordinaria, che in alcuni casi la legano all’emissione della fattura o al pagamento.

Nel regime OSS non-UE viene precisato che si possono includere le prestazioni B2C, cioè rese a privati, compiute da soggetti extra-UE anche nei confronti di committenti domiciliati, residenti o stabiliti fuori dall’Unione, a condizione che il servizio abbia rilevanza territoriale in uno Stato membro.

Sul versante degli adempimenti, chi si iscrive ai regimi speciali deve indicare i siti web soltanto se ne ha la disponibilità. Si chiarisce inoltre che il regime IOSS e il regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese sono incompatibili: scegliere l’uno impone di ponderare con cura l’altro.

Call-Off Stock: Una fine programmata

Con il call-off stock si possono trasferire beni in un altro Stato membro, in un deposito riservato a un acquirente già noto, posticipando gli effetti IVA della cessione al momento del prelievo. Secondo il decreto, il regime seguita a operare per i beni spediti o trasportati fino al 30 giugno 2028 e si esaurisce in via definitiva entro il 30 giugno 2029.

La sua soppressione rientra in un disegno più ampio di semplificazione dei trasferimenti intracomunitari di beni propri: dal 1° luglio 2028 ViDA introduce un nuovo regime speciale, pensato per ridurre il bisogno di più identificazioni IVA. Chi utilizza oggi il call-off stock dispone perciò di una fase di transizione per riassettare logistica e contratti.

Energia e Gas: La norma transitoria

Una norma transitoria interessa le cessioni di gas naturale, energia elettrica, calore e freddo. Quando sussistono i presupposti previsti, vengono equiparate alle vendite a distanza intracomunitarie fino al 30 giugno 2028 e possono perciò avvalersi del regime OSS per versare l’imposta.

Cosa Fare: Controlli per le imprese

Tema Novità dal 2027 Controllo consigliato
Soglia 10.000 euro Rilevano soltanto le vendite che partono dallo Stato di stabilimento Rifare il calcolo del volume in base allo Stato di partenza della merce
Piattaforme Fornitore presunto con categorie di acquirenti definite meglio Controllare quale ruolo ha la piattaforma nelle vendite
OSS e IOSS Esigibilità collegata all’effettuazione; IOSS incompatibile con la franchigia Riesaminare i regimi scelti e i sistemi di fatturazione
Call-off stock Impiegabile fino al 30 giugno 2028, cessazione entro il 30 giugno 2029 Programmare il passaggio al nuovo regime ViDA

Per chi vende online verso altri Paesi dell’Unione è consigliabile accertare da dove partono fisicamente i beni, quali regimi speciali sono stati attivati e in che modo i software gestionali determinano l’esigibilità. Le fonti presentano le norme come approvate dal Governo, ma non ancora confrontate con il testo ufficiale: prima di cambiare procedure o fatture, importi, date e riferimenti vanno verificati nella versione pubblicata.

Domande frequenti

Come cambia il calcolo della soglia di 10.000 euro per le vendite online?

Secondo le novità descritte, nel limite entrano soltanto le vendite con spedizione dallo Stato membro di stabilimento del venditore. Quelle da magazzini in altri Stati non vi rientrano, ma restano soggette alle regole di territorialità. Prima dell’applicazione va verificato il decreto pubblicato.

Il regime IOSS può convivere con la franchigia IVA transfrontaliera?

Il testo descrive un’incompatibilità tra il regime IOSS e la franchigia IVA transfrontaliera per le piccole imprese. La scelta richiede quindi di riesaminare i regimi adottati. Poiché le ricostruzioni non sono state confrontate con il testo ufficiale, occorre verificare il decreto pubblicato prima di modificare le procedure.

Quando è prevista la fine del call-off stock?

Secondo il decreto descritto, il call-off stock resta utilizzabile per i beni spediti o trasportati fino al 30 giugno 2028 e si esaurisce entro il 30 giugno 2029. Le date riportate vanno verificate nella versione pubblicata prima di aggiornare logistica e contratti.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (05/11/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.