IRAP delle holding: due test di prevalenza e due basi imponibili diverse
Il carico IRAP di una medesima società di partecipazione può variare parecchio in funzione della qualifica che le viene attribuita. L’art. 162-bis del TUIR ripartisce i soggetti in tre categorie: intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria, ovvero le holding industriali. Per stabilire a quale gruppo appartenga la società si applica un test di prevalenza costruito sui dati di bilancio: partecipazioni e altri rapporti con le partecipate devono eccedere il 50% dell’attivo patrimoniale. Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026, art. 5) introduce un secondo test, misurato sui ricavi del conto economico e rivolto alle finanziarie che agiscono unicamente all’interno del gruppo. La novità si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, cioè dal 2026 per le società il cui esercizio coincide con l’anno solare, e non tocca la dichiarazione Redditi 2026 riferita al 2025. Chiusa la fase della qualificazione, la base imponibile IRAP prende due percorsi distinti, ma l’aliquota ordinaria resta in entrambi i casi del 4,65%, fatte salve le maggiorazioni regionali. Chi segue famiglie imprenditoriali deve quindi ripetere la verifica a ogni bilancio.
Tre Categorie: In quale classe rientra una holding
Nel comma 1 dell’art. 162-bis del TUIR sono individuati tre tipi di soggetti. Alla lettera a) figurano gli intermediari finanziari, vale a dire i soggetti abilitati a concedere finanziamenti al pubblico. Alla lettera b) si trovano le società di partecipazione finanziaria, cioè le holding bancarie e finanziarie che svolgono in modo esclusivo o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari. Alla lettera c) rientrano le società di partecipazione non finanziaria, o holding industriali, che acquisiscono partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
A quest’ultima categoria sono ricondotti pure i cosiddetti soggetti assimilati, ossia società che esercitano attività finanziaria non rivolta al pubblico ma limitata all’interno di un gruppo industriale. Nella maggior parte delle holding di famiglia, che possiedono quote di società operative, la base imponibile IRAP segue in linea di principio la disciplina ordinaria delle imprese industriali e commerciali, con un correttivo particolare che verrà illustrato più avanti.
Test Patrimoniale: Il limite del 50%
Il test tradizionale è dettato dal comma 2 dell’art. 162-bis del TUIR. Lo si ritiene superato se, sulla base del bilancio approvato per l’ultimo esercizio, il valore complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali in essere con le partecipate eccede il 50% dell’attivo patrimoniale. Per le sole holding finanziarie hanno peso anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.
Numerosi profili applicativi sono stati chiariti dalla prassi, che la fonte sintetizza nel modo seguente:
- sono esclusi dal test i crediti originati da rapporti commerciali con le partecipate, quali canoni di locazione, royalties o crediti da consolidato fiscale (interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 2019);
- nel caso delle sub-holding si adotta un criterio di trasparenza (risposta n. 49 a Telefisco 2019);
- sono escluse le società che operano in trading su strumenti finanziari non partecipativi (risposta a interpello n. 121 del 2020);
- quando nessuna categoria di partecipazioni prevale da sola, la natura della società dipende dalla componente maggioritaria (risposta a interpello n. 40 del 2021);
- le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante con finalità speculative non contano, mentre contano quelle riclassificate dalle immobilizzazioni in attesa di realizzo (risposte a interpello n. 266 e n. 363 del 2021 e circolare Assonime n. 20 del 2021);
- qualsiasi finanziamento erogato alla partecipata entra nel test (risposta a interpello n. 177 del 2022), mentre impegni e garanzie hanno rilievo solo per le holding finanziarie (risposta a interpello n. 178 del 2022).
Tali riferimenti derivano dalla fonte e non sono stati controllati singolarmente sui documenti originali: prima di fondarvi una decisione operativa, è opportuno leggere i testi richiamati.
Test sui Ricavi: L’innovazione introdotta dal decreto Omnibus
L’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2026 riguarda i soggetti assimilati alle holding non finanziarie, di solito le finanziarie di gruppo o captive, che erogano finanziamenti e garanzie nell’esclusivo interesse del gruppo. Per la prima volta è richiesto che tali attività siano rivolte in via esclusiva o prevalente a soggetti diversi dal pubblico, secondo l’art. 3, comma 2, del D.M. n. 53/2015. Vi è prevalenza quando, sulla base del bilancio dell’ultimo esercizio, i ricavi e proventi derivanti da queste attività eccedono il 50% dei ricavi e proventi complessivi.
Si tratta, di fatto, di un secondo test di prevalenza che si distingue per un aspetto essenziale: a essere misurate non sono più le grandezze dell’attivo, bensì le voci del conto economico. Il decreto porta la data del 7 agosto 2026 ed è in vigore dal 12 agosto 2026. Stando alla fonte, le prime letture operative sono contenute nella circolare Federholding n. 15 del 2026, e la norma confluirà dal 2027 nell’art. 161 del D.Lgs. n. 117/2026, riferimento non verificato.
Società Miste: Il pericolo di rientrare dalla finestra
Per le finanziarie di gruppo pure, senza partecipazioni, l’effetto è contenuto: è sufficiente accertare la prevalenza reddituale delle attività contemplate dal D.M. n. 53/2015. Più delicato è il caso delle società con attività mista, per esempio una holding e immobiliare che concede anche finanziamenti infragruppo. Federholding suggerisce di eseguire prima il test patrimoniale, per capire se si tratti di una holding di partecipazione, e solo in caso di esito negativo il nuovo test sui ricavi, ai fini dell’assimilazione.
Il rischio è che vengano attratte nel perimetro società che il test patrimoniale aveva lasciato fuori, perché per esempio gli immobili valgono più delle partecipazioni, ma che nel conto economico presentano interessi attivi sui finanziamenti alle partecipate superiori ai canoni di locazione. Si propone di risolvere il problema escludendo dal test sui ricavi i proventi già considerati in quello patrimoniale, nell’esempio tali interessi attivi. Quanto al calcolo, il numeratore è composto dai ricavi delle attività del D.M. n. 53/2015, mentre il denominatore dalle voci A.1, C.15 e C.16 del conto economico per i soggetti che applicano gli OIC, e non dall’insieme dei ricavi di bilancio. Si tratta di un’interpretazione della prassi di categoria, non di una norma di legge, e va quindi trattata con cautela.
Base Imponibile: Holding industriali e finanziarie a confronto
Definita la natura della holding, cambia il modo di determinare la base IRAP. Le holding industriali applicano le regole ordinarie previste per le società industriali, commerciali e di servizi (artt. 5 e 11 del D.Lgs. n. 446/1997), con un’integrazione: al valore della produzione si aggiunge la differenza fra interessi attivi e passivi, rilevante al 96%. Rimangono fuori i proventi tipici, ossia dividendi, plusvalenze e minusvalenze, rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni, e, secondo la fonte, ormai anche proventi e oneri da trading (risposta a interpello n. 266 del 2021, che supera le più restrittive risposte n. 121 e n. 323 del 2020, con la circolare Assonime n. 28 del 2021).
Le holding finanziarie, al contrario, seguono le regole proprie degli intermediari finanziari (art. 6, commi da 1 a 8, del D.Lgs. n. 446/1997). La base risulta dalla somma algebrica del margine di intermediazione, ridotto del 50% dei dividendi, del 90% degli ammortamenti strumentali, del 90% delle altre spese amministrative e delle rettifiche nette sui crediti verso clientela. Non si deducono i compensi per collaborazioni coordinate e continuative e lavoro assimilato, la quota interessi dei canoni di leasing e l’IMU.
| Aspetto | Holding industriale | Holding finanziaria |
|---|---|---|
| Disciplina IRAP | Artt. 5 e 11 D.Lgs. 446/1997, con interessi netti al 96% | Art. 6, commi 1-8, D.Lgs. 446/1997 |
| Dividendi e plusvalenze su partecipazioni | Esclusi | Dividendi ridotti del 50% nel margine di intermediazione |
| Costo del lavoro e spese amministrative | Regole ordinarie | 90% delle altre spese amministrative; non deducibili co.co.co., quota interessi leasing e IMU |
| Aliquota ordinaria | 4,65% | 4,65% |
Classificazione: Il motivo per cui non va rinviata
Stabilire la base IRAP non è un compito da relegare alla fase conclusiva della dichiarazione. Essa condiziona voci spesso consistenti, come interessi infragruppo, dividendi e plusvalenze, e con il nuovo test reddituale richiede di tenere sotto controllo il conto economico oltre allo stato patrimoniale. Anche uno scostamento minimo può far passare la società da un regime all’altro, oppure farla ricadere, senza averlo voluto, nel perimetro delle holding.
L’indicazione pratica è lineare: a ogni bilancio occorre verificare il test patrimoniale e, per le società con finanziamenti infragruppo, anche quello sui ricavi; conviene inoltre documentare i criteri di calcolo, dato che la prassi sul secondo test è appena agli inizi, e allineare la qualificazione IRAP a quella ai fini IRES, che discende dalla medesima norma.
Domande frequenti
Quando una società rientra nel perimetro delle holding ai fini IRAP?
Il test patrimoniale dell’articolo 162-bis del TUIR considera il bilancio approvato: partecipazioni e altri rapporti con le partecipate devono superare il 50% dell’attivo. La distinzione fra holding finanziarie e industriali dipende dai soggetti partecipati: intermediari finanziari oppure soggetti diversi.
Che cosa introduce il D.Lgs. 148/2026 per l'IRAP delle holding?
Un secondo test, sui ricavi, per i soggetti assimilati alle holding non finanziarie. C'è prevalenza quando i ricavi da attività verso soggetti diversi dal pubblico superano il 50% dei ricavi complessivi. Vale dal periodo d'imposta 2026 per chi ha esercizio coincidente con l'anno solare.
Qual è l'aliquota IRAP ordinaria di una holding?
L'aliquota ordinaria è del 4,65% in entrambi i percorsi di base imponibile, fatte salve le maggiorazioni regionali. Cambia la base su cui si applica, in base alla qualifica attribuita alla società.