Iperammortamento 2026 anche per i beni ordinati nel 2025 e consegnati dopo
Anche le imprese che nel 2025 avevano ordinato un bene strumentale, ricevendolo però solo durante il 2026, rientrano nel raggio d’azione del nuovo iperammortamento, in vigore dal 1° gennaio 2026. Molte aziende, per non perdere l’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0, avevano infatti formalizzato ordini entro il 31 dicembre 2025 versando un acconto non inferiore al 20%. Con il debutto del nuovo incentivo, che prende il posto del credito d’imposta e non può cumularsi con esso, diventa necessario capire se questi investimenti restino vincolati alla disciplina precedente oppure possano confluire nella nuova misura. In termini generali la risposta è affermativa quando la consegna cade nel 2026 e il bene ha ormai perso l’accesso al credito d’imposta: ciò che conta, in tali situazioni, non è la data dell’ordine bensì il momento in cui l’investimento si considera realizzato secondo le regole di competenza fiscale, insieme al fatto che il vecchio credito d’imposta sia stato o meno effettivamente utilizzato.
Perché la questione riguarda molte imprese
Con il passaggio dal credito d’imposta Transizione 4.0 al nuovo iperammortamento è rimasta in una zona d’ombra tutta quella fascia di investimenti avviati a ridosso del cambio di disciplina. Chi, prima della fine del 2025, aveva accettato un ordine versando un acconto pari almeno al 20% del prezzo lo aveva fatto per centrare i requisiti temporali del credito d’imposta 4.0, contando su consegne comunque comprese nei termini allora in vigore. L’arrivo del nuovo incentivo, che funziona con un meccanismo differente, aveva fatto temere che proprio questi beni finissero fuori da entrambe le agevolazioni: esclusi dal credito d’imposta per lo scadere dei termini, e non ammessi al nuovo iperammortamento perché già “prenotati” nel 2025.
Leggendo le norme in modo coordinato, questo scenario trova però smentita. Un bene ordinato nel 2025 e consegnato nel 2026 non resta automaticamente fuori dal nuovo iperammortamento: l’incompatibilità fra le due misure scatta solo quando l’impresa ha effettivamente goduto del credito d’imposta 4.0 per quel determinato investimento, non per il semplice fatto di aver formalizzato l’ordine l’anno prima.
Il momento in cui l’investimento si considera effettuato
Il nuovo iperammortamento copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per stabilire quale sia il momento rilevante, la disciplina attuativa rinvia alle regole generali di competenza fiscale dell’articolo 109 del TUIR, le stesse che da sempre governano l’imputazione temporale dei costi nel reddito d’impresa.
Per i beni mobili conta di norma la data di consegna o spedizione. Quando però il contratto contiene clausole che spostano in avanti il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, come una riserva di proprietà fino al saldo integrale o un collaudo positivo posto a condizione del trasferimento, bisogna guardare al momento successivo in cui quell’effetto si produce davvero. Per l’imprenditore questo passaggio pesa parecchio: aver piazzato l’ordine nel 2025 non basta, da solo, a collocare l’investimento in quell’anno ai fini dell’agevolazione. Se la consegna avviene nel 2026, l’investimento può ritenersi effettuato nel nuovo periodo agevolato e quindi, in astratto, può accedere all’iperammortamento, sempre che risultino rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina.
Il divieto di cumulo con il credito d’imposta Transizione 4.0
L’aspetto più delicato riguarda il coordinamento fra il nuovo iperammortamento e il credito d’imposta Transizione 4.0. La legge di bilancio 2026 esclude infatti che il nuovo incentivo si applichi agli investimenti che già beneficiano del credito d’imposta 4.0. Questa formulazione ha un peso pratico non trascurabile, perché non sembra riferirsi alla semplice esistenza di un ordine accettato o di un acconto versato nel 2025, quanto piuttosto all’effettiva fruizione dell’agevolazione sotto forma di credito d’imposta.
Il divieto di cumulo, dunque, opera soltanto quando l’impresa utilizza concretamente il credito d’imposta 4.0 per quel bene, e non per il solo fatto che l’investimento fosse stato prenotato secondo le vecchie regole. Resta comunque un tema centrale, per le imprese che avevano già inserito l’investimento nelle comunicazioni della precedente disciplina agevolativa, capire con quali modalità operative gestire un’eventuale rinuncia al credito d’imposta, qualora si decida di orientarsi verso il nuovo iperammortamento.
Il termine del 30 giugno 2026 e la proroga della sola comunicazione
Capire se un bene resti agganciato al vecchio credito d’imposta 4.0 richiede di distinguere tra investimenti completati entro il 30 giugno 2026 e investimenti completati dopo tale data. Per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2025, con ordine accettato dal fornitore e acconto almeno pari al 20%, il credito d’imposta restava infatti fruibile solo a condizione che l’investimento fosse effettuato, secondo le regole di competenza già richiamate, entro il termine lungo del 30 giugno 2026.
Superata quella data, la condizione temporale della disciplina del credito d’imposta non risulta più soddisfatta: l’investimento non può quindi essere agevolato nell’ambito del regime 4.0 riferito alle prenotazioni 2025, a prescindere dal fatto che ordine e acconto fossero stati regolarmente formalizzati entro fine 2025.
Vale la pena una precisazione operativa: il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 luglio 2026 ha spostato al 15 settembre 2026 esclusivamente il termine per trasmettere la comunicazione di completamento relativa agli investimenti ultimati dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. La proroga tocca quindi solo l’adempimento comunicativo e non incide in alcun modo sul 30 giugno 2026 come termine sostanziale per effettuare l’investimento agevolabile con il credito d’imposta 4.0. Le imprese devono quindi evitare di confondere la proroga della comunicazione con un allungamento del periodo entro cui il bene va consegnato per restare nel vecchio regime.
Quando entra in gioco il nuovo iperammortamento
È proprio quando il termine del 30 giugno 2026 non viene rispettato che il nuovo iperammortamento può assumere rilievo, purché risultino soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla relativa disciplina. La sola consegna nel periodo agevolato non basta a garantire l’accesso al beneficio. Serve verificare che il bene sia nuovo, strumentale all’attività d’impresa e compreso fra quelli agevolabili, in particolare tra i macchinari industriali automatizzati elencati nell’allegato IV alla legge 232/2016 oppure tra i software e i sistemi informatici essenziali per la digitalizzazione dei processi indicati nell’allegato V.
Occorrono inoltre il rispetto degli ulteriori requisiti legati all’entrata in funzione e all’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, oltre alla perizia tecnica asseverata (o, nei casi previsti, all’attestato di conformità) e alla certificazione contabile richiesta per gli investimenti di importo più elevato. Diversamente dal credito d’imposta, che veniva utilizzato in compensazione tramite modello F24, il nuovo iperammortamento si traduce in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, che genera maggiori quote di ammortamento deducibili in dichiarazione dei redditi. Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro la maggiorazione ammonta al 180%, per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni scende al 100%, mentre sulla quota eccedente si applica una maggiorazione del 50%.
Il criterio operativo caso per caso
In definitiva, una volta trascorso il termine del 30 giugno 2026, i beni ordinati nel 2025 ma consegnati successivamente escono dal perimetro del credito d’imposta 4.0 e diventano valutabili ai fini del nuovo iperammortamento, verificando naturalmente tutti gli ulteriori requisiti sostanziali richiesti. La verifica va comunque condotta caso per caso, tenendo conto sia della data di consegna, o del diverso momento rilevante secondo le clausole contrattuali, sia dell’effettiva fruizione, o meno, del precedente credito d’imposta per quel determinato bene.
Chi si trova in questa situazione dovrebbe quindi, prima di procedere, ricostruire con precisione la tempistica dell’investimento, controllare se il credito d’imposta 4.0 sia già stato utilizzato e, se la risposta è negativa, valutare insieme al proprio consulente l’accesso al nuovo iperammortamento, predisponendo per tempo la documentazione tecnica e contabile richiesta dalla nuova disciplina.