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Enti Sportivi & Terzo Settore
Enti Sportivi dilettantistici
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5 MIN LETTURA 05/04/2024

Il Regime Ordinario di Contabilità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Sintesi Operativa
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono tenute a seguire specifici obblighi contabili e fiscali in base al regime adottato. Tra questi, il regime ordinario di contabilità si applica quando vengono superati determinati limiti di ricavi o per scelta volontaria dell'associazione.

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono tenute a seguire specifici obblighi contabili e fiscali in base al regime adottato. Tra questi, il regime ordinario di contabilità si applica quando vengono superati determinati limiti di ricavi o per scelta volontaria dell’associazione. In questo articolo approfondiremo i requisiti, gli adempimenti e le implicazioni del regime ordinario per le ASD, fornendo anche esempi pratici e risposte alle domande più frequenti.

Soggetti Obbligati

A partire dal 1° gennaio 2023, le ASD sono obbligate ad adottare la contabilità ordinaria qualora abbiano conseguito, nell‘anno precedente, ricavi superiori a:

Questi limiti sono stati innalzati rispetto al passato (in precedenza erano rispettivamente € 400.000 e € 700.000), ampliando così la possibilità di adottare il regime semplificato. Tuttavia, le ASD che superano tali soglie devono necessariamente passare al regime ordinario a partire dal mese successivo a quello del superamento.

Sono inoltre obbligati alla contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi:

Attività Miste

Nel caso in cui l’ASD svolga sia prestazioni di servizi che altre attività, la verifica del superamento dei limiti va effettuata considerando l’attività prevalente.

Se i ricavi sono annotati in modo unitario e non è possibile determinare quelli relativi a ciascuna attività, si applica sempre il limite di € 800.000,00

Se invece i ricavi sono annotati distintamente per ciascuna attività, si considera quella con i ricavi più elevati per stabilire il limite da rispettare (€ 500.000 per i servizi, € 800.000 per le altre attività).

Opzione per la Contabilità Ordinaria

Le ASD che rientrano nei limiti per adottare il regime semplificato possono comunque optare volontariamente per la contabilità ordinaria. Tale scelta va effettuata mediante:

L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni. Dopo tale termine, l’ASD può tornare al regime semplificato se rispetta nuovamente i requisiti.

Registri e Libri Obbligatori

Le ASD in contabilità ordinaria devono tenere i seguenti registri e libri obbligatori:

È possibile annotare le registrazioni IVA direttamente sul libro giornale invece che sui singoli registri, rispettando le regole previste. In caso di registri sezionali IVA, è obbligatorio tenere anche un registro riepilogativo.

Determinazione del Reddito Imponibile

Nel regime ordinario, il reddito imponibile è pari al risultato d’esercizio (utile o perdita) rettificato secondo le norme fiscali, mediante variazioni in aumento e in diminuzione. La formula è la seguente:Reddito imponibile = Risultato d’esercizio +/- Variazioni fiscaliLe principali variazioni in aumento riguardano:

Le principali variazioni in diminuzione comprendono:

Il reddito imponibile così determinato è soggetto a IRES con l’aliquota ordinaria del 24%. Sono esclusi i proventi istituzionali (quote, contributi, ecc.) che non concorrono a formare il reddito.

Liquidazioni IVA

Le ASD in contabilità ordinaria effettuano le liquidazioni IVA e i versamenti con cadenza mensile. Tuttavia, se il volume d’affari dell‘anno precedente non supera € 500.000,00 per i servizi o € 800.000,00 per le altre attività, è possibile optare per il regime trimestrale, versando l’IVA con la maggiorazione dell‘1% a titolo di interessi.

L’IVA dovuta o a credito di ciascun mese/trimestre va determinata con il metodo “da registro a registro”, confrontando l’imposta sulle operazioni attive (vendite e corrispettivi) con quella sugli acquisti, tenendo conto di eventuali rettifiche (note di variazione, pro-rata, ecc.).

Esempio pratico

L’ASD “Sport e Salute” ha conseguito nel 2022 ricavi per € 550.000,00 derivanti da prestazioni di servizi (corsi, affitto campi, sponsorizzazioni, ecc.). Avendo superato la soglia di € 500.000,00, dal 2023 è obbligata ad adottare la contabilità ordinaria.

Dovrà quindi tenere i registri e libri obbligatori (libro giornale, inventari, registri IVA, ecc.), determinare il reddito imponibile secondo le regole ordinarie ed effettuare le liquidazioni IVA mensili.

Ipotizzando un utile di esercizio di € 30.000 e variazioni fiscali per € 10.000 (costi indeducibili), il reddito imponibile IRES sarà pari a:

€ 30.000 + € 10.000 = € 40.000

Su tale importo andrà calcolata l‘IRES del 24%, pari a € 9.600.

Conclusioni

Il regime ordinario di contabilità comporta adempimenti più complessi per le ASD rispetto al regime semplificato, ma diventa obbligatorio al superamento di determinati limiti di ricavi. È importante conoscere i requisiti, gli obblighi e le opportunità legate a tale regime per una corretta gestione contabile e fiscale dell’associazione. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti del settore.


Domande e Risposte

D: Cosa succede se un’ASD supera i limiti per il regime semplificato durante l’anno?
R: L’ASD dovrà adottare il regime ordinario a partire dal mese successivo a quello del superamento dei limiti, adeguando la propria contabilità e gli adempimenti fiscali.

D: Un’ASD in contabilità ordinaria può optare per il regime forfetario ex L. 398/91?
R: No, i soggetti che adottano la contabilità ordinaria non possono accedere al regime forfetario previsto dall’art. 145 del TUIR né al regime agevolato della L. 398/91.

D: È possibile annotare le registrazioni IVA direttamente sul libro giornale?
R: Sì, in alternativa ai singoli registri IVA, è consentito annotare le operazioni rilevanti ai fini IVA sul libro giornale, purché siano rispettate le regole previste per tali registrazioni.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (05/04/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.