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Fisco & Imposte Dirette/Indirette
Concordato preventivo biennale
Fisco & Imposte Dirette/Indirette Concordato preventivo biennale
5 MIN LETTURA 24/02/2024

Il concordato preventivo Biennale è legge, come prepararsi.

Sintesi Operativa
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n.

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, attuativo della legge delega fiscale (art. 17, Legge n. 111/2023), pubblicato in G.U. 21 febbraio 2024, n. 43 ed entrato in vigore il 22 febbraio 2024, contiene disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Il fine di tali norme è quello di favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Soggetti ammessi alla procedura

In particolare, il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario, ad eccezione di precise esclusioni.

Sono esclusi i contribuenti che:

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non riceveranno la proposta di concordato.

Proposta di concordato

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

In particolare:

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

Un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia potrebbe collocare il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

NOTA OPERATIVA & ATTENZIONE

Attenzione: L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

Decadenza dal concordato

In presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d’imposta.

In merito alle cause di cessazione del concordato, l’art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in due ipotesi:

NOTA OPERATIVA & ATTENZIONE

Attenzione: Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso

Per dare concreta attuazione all’istituto in esame sono ancora necessari i provvedimenti attuativi di MEF e Agenzia delle Entrate.

È quindi ancora prematuro l’approfondimento dei casi specifici, ma il tema si presenta come “dirompente” ed è spesso commentato da editori non specializzati con termini fuorvianti.


Domande e Risposte

D: Chi può accedere al concordato preventivo biennale?
R: Soggetti che applicano gli ISA e contribuenti in regime forfetario, ad eccezione di alcune esclusioni (vedi sotto).

D: Quali sono le esclusioni per l’accesso al concordato preventivo biennale?
R:

D: Quando verrà inviata la proposta di concordato?
R: Entro il 15 giugno 2024.

D: Quando è possibile aderire o meno alla proposta di concordato?
R: Entro il 15 ottobre 2024.

D: Cosa comporta l’accettazione della proposta di concordato?
R: Assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati.

D: Cosa comporta il rifiuto della proposta di concordato?
R: Possibile inserimento nelle liste dei soggetti su cui si concentreranno gli accertamenti.

D: L’IVA è inclusa nel concordato preventivo?
R: No, l’IVA è esclusa.

D: In quali casi si verifica la decadenza dal concordato?
R: In presenza di circostanze eccezionali che generano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato.

D: In quali casi cessa il concordato?
R: Modifica dell’attività svolta o cessazione dell’attività.

D: Il concordato preventivo è biennale anche per i contribuenti in regime forfetario?
R: No, per i contribuenti in regime forfetario la proposta di concordato riguarda solo il periodo d’imposta 2024.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (24/02/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.