Forfettario senza ricavi: la dichiarazione dei redditi è obbligatoria?
Per tutto il 2025 un soggetto in regime forfettario ha mantenuto aperta la partita IVA, senza però emettere alcuna fattura, incassare compensi o realizzare ricavi durante l’anno. Dato che il forfettario è dispensato dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili, ci si chiede se permanga l’obbligo di trasmettere il modello Redditi 2026 oppure se il mancato reddito lo faccia decadere. Su questo la normativa tace in modo diretto, e la risposta si ricava mettendo insieme i principi generali dell’obbligo dichiarativo con quelli specifici del regime agevolato. Il testo di alcune disposizioni offre appigli a favore dell’esonero per il forfettario del tutto fermo, eppure un esonero generalizzato non c’è: anche senza ricavi possono contare crediti d’imposta, acconti già pagati, eccedenze da trasferire e adempimenti previdenziali che restano rilevanti. Quando la partita IVA è tuttora aperta e mancano indicazioni ufficiali, la via più cauta rimane quella di inviare comunque la dichiarazione, pur con valori pari a zero, così da mettere agli atti la propria posizione e prevenire contestazioni future.
Da dove si parte: la regola generale sull’obbligo di dichiarare
Il perno normativo è l’articolo 1 del D.P.R. n. 600 del 1973: ciascun soggetto passivo è tenuto a dichiarare ogni anno i redditi di cui dispone, pure quando da essi non scaturisce alcuna imposta da versare. Quella stessa disposizione introduce poi un vincolo aggiuntivo riservato a una platea circoscritta: chi è obbligato alla contabilità deve trasmettere la dichiarazione anche quando redditi non ce ne sono. Detto altrimenti, chi ha l’obbligo delle scritture contabili presenta comunque la dichiarazione, quale che sia stato l’esito dell’anno.
Il caso specifico di chi sta nel forfettario
Chi adotta il regime forfettario deve guardare all’articolo 1, comma 69, della legge n. 190 del 2014. Quella previsione libera questi contribuenti dagli adempimenti di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, pur lasciando fermo l’obbligo di conservare i documenti fissato dall’articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, e per i termini e le modalità di invio della dichiarazione rimanda al D.P.R. n. 322 del 1998. Quello che non prende in considerazione è l’ipotesi di chi, nell’arco dell’anno, non abbia generato alcun reddito.
Proprio dall’intreccio di queste disposizioni prende forma la lettura che ammette l’esonero per il forfettario completamente inattivo. Quando il contribuente non ha percepito redditi dall’attività e, grazie al regime agevolato, resta fuori anche dal novero dei soggetti tenuti alle scritture contabili citati nell’articolo 1 del D.P.R. n. 600 del 1973, si può argomentare che cada uno dei presupposti che obbligano a dichiarare pur senza reddito.
Perché non si può dare per certo l’esonero
Questa conclusione, tuttavia, non tiene se portata alle estreme conseguenze. Essere sollevati dalla contabilità non equivale in automatico a essere sollevati dall’obbligo dichiarativo: il comma 69 agisce sugli adempimenti contabili e non afferma da nessuna parte che il forfettario senza ricavi né compensi possa saltare il modello Redditi. In sostanza non c’è una regola che leghi direttamente il non aver svolto attività al non presentare la dichiarazione.
C’è poi da tenere presente che, nelle interpretazioni degli uffici e nelle pronunce dei giudici, l’obbligo dichiarativo viene ricondotto al fatto di possedere una partita IVA più che al risultato economico maturato nell’anno. Sul campo, i professionisti fanno presentare ai forfettari il modello Redditi Persone Fisiche compilando il quadro LM, quello riservato ai regimi agevolati, pure quando ogni voce da riportare vale zero. Per la dichiarazione riferita al 2025 la scadenza cade il 2 novembre 2026.
Prima di scegliere: serve un controllo completo su fisco e previdenza
Il fatto che non ci siano ricavi non vuol dire che manchi qualcosa da dichiarare. Va passata in rassegna la posizione complessiva del contribuente, dove possono comparire:
- crediti d’imposta già maturati ma non ancora sfruttati;
- acconti pagati in precedenza da recuperare o rinviare;
- eccedenze d’imposta da portare all’anno seguente;
- adempimenti informativi o dati che avranno effetto negli anni a venire.
Ognuna di queste voci può essere indicata soltanto nel modello Redditi: rinunciare a presentarlo vuol dire rinunciare a farle valere.
Il versante previdenziale
Il lato contributivo merita un’analisi separata. Chi è iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS deve comunque i contributi minimali pur senza reddito, tranne che in casi particolari di esonero: la posizione previdenziale va avanti a prescindere dall’attività realmente svolta. Una verifica dello stesso tipo riguarda gli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS e i professionisti iscritti alle casse previdenziali di categoria, ognuna con proprie regole sui contributi minimi e sulle dichiarazioni reddituali da trasmettere all’ente.
Il rischio pratico di una partita IVA “silente”
Se a una partita IVA aperta sulla carta non fa seguito alcuna dichiarazione, un eventuale controllo più avanti può imporre di provare che l’attività non c’è stata e che nessun presupposto dichiarativo esisteva. Quest’onere probatorio grava sul contribuente. È anche per questa ragione che, nei fatti, si sceglie di inviare il modello Redditi pur con valori a zero: una dichiarazione a zero ha un costo minimo e mette nero su bianco la situazione.
Qualora l’attività sia di fatto finita e non si pensi di riprenderla, conviene prendere in considerazione pure la chiusura della partita IVA. Del resto il fisco può agire d’ufficio e revocare le partite IVA che restano inattive per tre annualità consecutive.
Tirando le somme
Se ci si attiene alla sola normativa, qualche argomento a sostegno dell’esonero dichiarativo per il forfettario del tutto inattivo si trova, però non si può sostenere che esista un esonero valido in generale: sul punto manca un indirizzo stabile della Corte di cassazione e la prassi non ha dato una risposta definitiva. Conviene guardare alla posizione nel suo insieme, considerando gli eventuali obblighi previdenziali e gli altri elementi che contano sul piano fiscale. Fino a quando la partita IVA rimane aperta e non compaiono indicazioni interpretative sicure, inviare il modello Redditi anche con valori pari a zero è l’opzione più prudente: attesta che l’attività non c’è stata e abbassa il rischio di contestazioni fiscali o previdenziali.
Domande frequenti
Il forfettario senza ricavi è automaticamente esonerato dalla dichiarazione?
Non esiste un esonero generalizzato certo per il forfettario senza ricavi. L’esonero dalle scritture contabili non elimina automaticamente l’obbligo dichiarativo: occorre valutare crediti, acconti, eccedenze, altri dati fiscali e posizione previdenziale, anche quando il reddito dell’attività è nullo.
Quali controlli devo fare prima di non presentare Redditi a zero?
Occorre verificare crediti d’imposta non utilizzati, acconti già versati, eccedenze da riportare e dati ancora fiscalmente rilevanti. Va esaminata separatamente anche la posizione previdenziale: l’assenza di ricavi non comporta automaticamente l’assenza di contributi o dichiarazioni da presentare all’ente competente.
Qual è la scelta prudente se la partita IVA resta aperta senza attività?
In mancanza di indicazioni interpretative sicure sull’esonero, la scelta prudente è inviare il modello Redditi con i valori effettivi, anche pari a zero. La dichiarazione documenta l’inattività e riduce il rischio di contestazioni; se l’attività è definitivamente cessata, va valutata anche la chiusura della partita IVA.