Regime forfettario quadro RS: i costi dell’auto si indicano al 50%
Pur non elaborando gli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, chi aderisce al regime forfettario deve comunque trasmettere diverse informazioni sull’attività, e lo fa compilando il quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche 2026. Rientrano tra questi dati sia il numero dei veicoli impiegati sia le spese per il carburante. Se l’auto viene usata tanto per l’attività quanto per fini personali o familiari, l’Agenzia delle Entrate non vuole il costo intero: chiede la sua metà, dentro la quale va tenuta anche l’IVA che il forfettario non ha potuto detrarre. All’origine della regola c’è la circolare n. 10/E del 2016, poi integrata dall’Agenzia durante un Forum con la stampa specializzata del settembre 2024. Nel prospetto trovano posto soltanto le spese con fattura. Di seguito si vede per quale motivo anche i forfettari riempiono il quadro RS, quali righi cambiano a seconda del tipo di attività e, attraverso un conteggio, come si ricava l’importo da riportare.
Perché anche un regime semplificato pretende dati di dettaglio
Nato come regime agevolato, il forfettario prevede un’unica imposta sostitutiva, una contabilità ridotta all’osso e la dispensa da parecchi adempimenti. Ciononostante, chi vi rientra è tenuto a far pervenire al fisco alcuni dati puntuali sull’attività esercitata. A imporlo è l’art. 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, cioè la disposizione istitutiva del regime: ogni anno il provvedimento di approvazione dei modelli dichiarativi fissa, in capo ai forfettari, precisi obblighi informativi sull’attività. La medesima norma aggiunge che restano fuori i dati di cui l’Agenzia dispone già nelle proprie banche dati, oppure quelli che il contribuente trasmette per altre vie entro il termine della dichiarazione.
La logica sta nel colmare, dal lato dei controlli, il vuoto lasciato dagli ISA. Dal momento che il forfettario non calcola l’indice di affidabilità, il fisco si procura attraverso la dichiarazione qualche elemento sulla composizione dei costi e sui mezzi utilizzati. Simili informazioni finiscono in righi dedicati del quadro RS e non toccano la determinazione dell’imposta, che continua a dipendere dai soli ricavi o compensi moltiplicati per il coefficiente di redditività. La loro utilità è statistica e serve all’analisi del rischio.
Che cosa viene chiesto, rigo per rigo
Ad aprire la sezione RS riservata ai forfettari sono i compensi versati senza trattenuta d’acconto, che vanno collocati nei righi da RS371 a RS373. Il forfettario, del resto, non riveste il ruolo di sostituto d’imposta: sui pagamenti a professionisti o ad altri collaboratori non opera alcuna ritenuta e non deve né il modello 770 né le certificazioni. L’eccezione riguarda l’erogazione di redditi di lavoro dipendente: qui, per effetto delle modifiche del decreto legge n. 34 del 2019, il forfettario ridiventa sostituto d’imposta in piena regola. Secondo la circolare n. 10/E del 2016, nel prospetto vanno comunque esposti i compensi corrisposti durante l’anno a prescindere dalla ragione della mancata ritenuta, e dunque anche se a percepirli è un altro forfettario.
Viene poi il blocco relativo ai costi e al modo in cui l’attività è condotta, costruito diversamente secondo il tipo di contribuente. L’imprenditore compila i righi da RS375 a RS378: vi annota quanti mezzi di trasporto sono posseduti o comunque detenuti per l’attività alla fine del periodo d’imposta, la spesa per l’acquisto di materie prime, semilavorati e merci, gli oneri per il godimento di beni di terzi quali canoni di locazione e leasing e, da ultimo, le spese per il carburante da autotrazione. Il lavoratore autonomo, invece, fornisce meno voci: nel rigo RS381 riporta i consumi, vale a dire le spese annue per servizi telefonici e accessori, energia elettrica, carburanti e lubrificanti impiegati unicamente per la trazione di autoveicoli.
Il 50% quando il bene serve anche in privato
A sollevare più incertezze sono i beni usati in parte per l’attività e in parte nella sfera privata, a cominciare dall’auto. La circolare n. 10/E del 2016 dispone che i beni strumentali a uso promiscuo vadano esposti nel prospetto per il 50%. Durante il Forum con la stampa specializzata del settembre 2024 l’Agenzia ha completato il quadro: pure le spese riferite a quei beni rispettano la medesima proporzione e si indicano al 50%.
Accanto al dimezzamento arriva un secondo chiarimento, stavolta in direzione contraria a quella prevista per gli altri regimi. Nel costo da riportare va inclusa anche l’IVA versata al momento dell’acquisto. Non detraendo l’imposta sugli acquisti, il forfettario se la ritrova come costo pieno sotto ogni profilo: perciò è l’importo lordo, IVA compresa, a fare da base per il successivo taglio del 50%. Chi ragiona invece sull’imponibile netto, alla maniera di un soggetto in contabilità ordinaria, finisce per esporre una cifra inferiore a quella giusta.
Nel prospetto rientra solo ciò che ha una fattura
C’è poi un altro sbarramento, legato alla prova della spesa. Il quadro RS accoglie unicamente i costi con fattura. Se a giustificare l’uscita è un documento diverso, come uno scontrino non parlante o una ricevuta generica, quella spesa non va indicata. Sul carburante la differenza si tocca con mano: quando il rifornimento è coperto da fattura elettronica, ormai abitudine grazie alle tessere carburante e alle app dei gestori, il costo diventa riportabile; una mera prova di pagamento priva di fattura, al contrario, rimane esclusa dal prospetto anche se la spesa è effettiva e inerente.
Un caso pratico: 2.000 euro di carburante oltre IVA
Si immagini un forfettario che nel 2025 abbia speso per il carburante della propria autovettura, adoperata sia per l’attività sia per scopi personali, 2.000 euro oltre a 440 euro di IVA, il tutto con fattura. Il percorso di calcolo è questo: dapprima l’IVA indetraibile si aggiunge al costo, per un totale di 2.440 euro; quindi entra in gioco il taglio del 50%, che riduce a 1.220 euro la somma da indicare.
| Fase del calcolo | Importo |
|---|---|
| Carburante risultante da fattura | 2.000 euro |
| IVA che il forfettario non detrae | 440 euro |
| Totale lordo | 2.440 euro |
| Parte da riportare (uso promiscuo, 50%) | 1.220 euro |
I 1.220 euro vanno collocati nel rigo RS378 per chi fa attività d’impresa, mentre finiscono nel rigo RS381 per chi lavora in proprio come autonomo. Nel caso, poco frequente per un’autovettura, di un uso solo lavorativo del mezzo, il taglio del 50% non scatterebbe e occorrerebbe indicare per intero il costo lordo.
Le verifiche da fare prima di trasmettere
Prima di riempire il quadro RS dei forfettari conviene qualche controllo. È utile riconoscere i beni a uso promiscuo e tenerli distinti da quelli a uso esclusivo, dato che il dimezzamento tocca soltanto i primi. Costo per costo, va verificata la presenza di una fattura, che è l’unico documento a legittimarne l’inserimento. Le cifre si prendono al lordo dell’IVA indetraibile, mai al netto. Resta poi da scegliere i righi corretti secondo il tipo di attività: la parte impresa, che dettaglia veicoli, acquisti di beni, godimento di beni di terzi e carburante, oppure la parte lavoro autonomo, dove tutto si condensa nella voce consumi del rigo RS381. Sbagliare qui non cambia l’imposta da versare, ma lascia una dichiarazione incompleta, rimediabile con una dichiarazione integrativa e, quando ne esistono le condizioni, con il ravvedimento operoso.