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Enti Sportivi & Terzo Settore
Enti Sportivi dilettantistici
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2 MIN LETTURA 14/09/2024

Flessibilità nello statuto per le attività sportive: come indicare le discipline offerte

Sintesi Operativa
Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica che offre corsi in diverse discipline, dalla pallavolo al tennis, dal nuoto all’atletica. Ogni anno, attiviamo i corsi solo se raggiungiamo un numero minimo di iscritti, il che significa che non tutte le discipline sono sempre attive. L'approfondimento chiarisce il regime tributario e contributivo applicabile, gli adempimenti verso il RASD e le correlate tutele di esenzione.
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Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica che offre corsi in diverse discipline, dalla pallavolo al tennis, dal nuoto all’atletica. Ogni anno, attiviamo i corsi solo se raggiungiamo un numero minimo di iscritti, il che significa che non tutte le discipline sono sempre attive. Mi trovo in difficoltà nel redigere lo statuto dell’associazione: devo elencare solo le attività effettivamente svolte, rischiando di dover modificare lo statuto ogni volta che aggiungiamo o togliamo un corso, oppure posso indicare tutte le possibili discipline sportive che potremmo offrire?

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La questione sollevata tocca un punto cruciale nella gestione delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e richiede un’attenta considerazione delle normative vigenti, in particolare del D.Lgs. 36/2021. La legge, in realtà, non richiede un’elencazione puntuale e dettagliata nello statuto di tutte le attività svolte dall’associazione. L’art. 7 del D.Lgs. 36/2021 indica che lo statuto deve contenere “l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Questa formulazione è volutamente generica e richiede principalmente che il sodalizio sportivo si dedichi all’organizzazione e alla gestione di attività sportive dilettantistiche. Tuttavia, il buon senso suggerisce di non limitarsi, all’interno dello statuto, a riportare solo una formula che ripeta il testo di legge.

Una soluzione pratica e flessibile potrebbe essere l’inserimento di una clausola che reciti: “L’associazione promuove in particolare, ma non in via esaustiva, le attività sportive afferenti alle discipline del … (inserendo qui tutte le discipline sportive svolte e che potenzialmente lo potranno essere)”. Si può poi proseguire con un’indicazione più ampia: “L’associazione promuove inoltre l’organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta, considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Dipartimento dello Sport, e comunque riconosciuta a fini sportivi in base alle leggi vigenti.” Questo approccio consente di creare uno statuto che rifletta la realtà dell’associazione, lasciando al contempo spazio per praticare attività sportive non ancora attuali al momento della redazione, senza necessità di continue modifiche statutarie.

È importante ricordare che per le attività secondarie e strumentali (ex art. 9, D.Lgs. n. 36/2021), se non previste nello statuto, non potranno essere esercitate. In conclusione, questa formulazione permette di bilanciare la necessità di specificità richiesta dalla legge con la flessibilità operativa di cui un’associazione sportiva ha bisogno, evitando il problema di dover adeguare lo statuto ogni volta che si attiva o si sospende un corso.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (14/09/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.