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Enti Sportivi & Terzo Settore
Enti Sportivi dilettantistici
Enti Sportivi & Terzo Settore Enti Sportivi dilettantistici
6 MIN LETTURA 27/08/2026

Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: il via libera dell’Agenzia

Sintesi Operativa
Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: la circolare 7/E del 2026 apre l'esonero da fatturazione e registrazione alle prestazioni sportive esenti.

Con la circolare 7/E del 7 agosto 2026, dedicata ai chiarimenti sulla riforma dello sport, l’Agenzia delle Entrate ammette che gli enti sportivi dilettantistici e gli organismi senza fine di lucro che effettuano prestazioni esenti connesse alla pratica dello sport possano avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del DPR 633/1972. La conclusione supera il dato letterale della norma e poggia su una lettura sistematica di matrice unionale. È una semplificazione reale, ma non è gratuita: chi la esercita perde la detrazione sugli acquisti.

Due articoli con lo stesso numero, e un problema di coordinamento

La coincidenza numerica ha generato non poca confusione, quindi conviene tenere separate le due disposizioni.

L’art. 36-bis del D.L. 75/2023, introdotto in sede di conversione dalla L. 112/2023 ed efficace dal 17 agosto 2023, stabilisce che le «prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto». È la norma che ha introdotto l’esenzione sportiva e trova fondamento nell’art. 132, paragrafo 1, lettera m) della direttiva 2006/112/CE.

L’art. 36-bis del DPR 633/1972 è invece una norma di semplificazione: il contribuente che ne abbia dato preventiva comunicazione all’ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione «relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10», salvo quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, cioè oro da investimento, prestazioni sanitarie e prestazioni di ricovero e cura. Esclusioni che, per un ente sportivo, sono di norma prive di rilievo pratico.

Perché la dispensa sembrava preclusa

Il problema è tutto nel richiamo. La dispensa è testualmente riferita alle operazioni esenti «ai sensi dell’art. 10» del decreto Iva. L’esenzione sportiva, però, è collocata in un decreto legge esterno al DPR 633/1972: un’esenzione fuori dal sistema del decreto Iva. Applicando il solo dato letterale, gli enti sportivi che effettuano prestazioni esenti ai sensi del D.L. 75/2023 non avrebbero potuto avvalersi della semplificazione, restando obbligati a fatturare e registrare operazioni che non producono alcun debito d’imposta.

Il risultato sarebbe stato paradossale: l’esenzione introdotta per alleggerire il settore avrebbe prodotto un carico amministrativo maggiore di quello che grava sulle esenzioni ordinarie.

La soluzione: interpretazione logico-sistematica

L’Agenzia supera l’ostacolo con un argomento lineare. L’art. 36-bis del D.L. 75/2023 recepisce la lettera m) dell’art. 132, paragrafo 1, della direttiva Iva, disposizione che nell’ordinamento italiano è trasfusa nell’art. 10 del decreto Iva. Le due norme condividono quindi la stessa matrice unionale e la stessa natura: si tratta in entrambi i casi di operazioni esenti. Per ragioni di carattere logico-sistematico, conclude la circolare, i soggetti che effettuano le prestazioni sportive esenti possono avvalersi della dispensa dagli adempimenti, previa comunicazione all’ufficio.

Va detto con chiarezza che cosa si sta usando: un’apertura di prassi, che poggia su un’interpretazione sistematica e non su una modifica del testo dell’art. 36-bis del decreto Iva. Il chiarimento tutela il contribuente che vi si conforma, ma conviene conservare traccia della comunicazione e del suo contenuto, perché la lettera della norma continua a richiamare il solo art. 10.

Le condizioni dell’esenzione restano due

I presupposti dell’esenzione sportiva vanno verificati prima di ragionare sulla dispensa. Le prestazioni devono essere rese da organismi senza scopo lucrativo, inclusi gli enti sportivi dilettantistici dell’art. 6 del D.Lgs. 36/2021, e devono essere effettuate a favore delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

Sono due condizioni congiunte. Se manca la seconda, come nella cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta a una società professionistica, l’esenzione non opera e l’operazione resta imponibile: e con essa restano gli adempimenti ordinari.

Che cosa resta fuori dalla dispensa

La dispensa riguarda solo le operazioni esenti e non fa venir meno gli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate. Per un ente sportivo tipico significa che restano pienamente soggette agli adempimenti ordinari le sponsorizzazioni, la pubblicità, la somministrazione di alimenti e bevande, il merchandising e in generale ogni operazione commerciale diversa dalle prestazioni sportive esenti.

Operazione Regime Iva Dispensa da fatturazione e registrazione
Corsi e attività sportive rese a chi pratica sport Esente ex art. 36-bis DL 75/2023 Sì, previa comunicazione
Sponsorizzazioni e pubblicità Imponibile No
Cessione del contratto di un atleta a società professionistica Imponibile (cessione di contratto, art. 3 decreto Iva) No
Somministrazione di alimenti e bevande Imponibile No

Come si comunica l’opzione e quanto vincola

La dispensa non è automatica. Richiede una comunicazione preventiva all’ufficio, da effettuare nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente oppure nella dichiarazione di inizio attività, e ha effetto fino a revoca e comunque per almeno un triennio. La revoca si esercita a sua volta in dichiarazione annuale. Non è quindi una scelta reversibile a piacimento nell’arco dell’esercizio: va decisa guardando ai tre anni successivi, non al mese in corso.

Restano fermi, in ogni caso, gli altri obblighi previsti dal decreto Iva: la registrazione degli acquisti, la presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza di operazioni imponibili e l’emissione della fattura quando il cliente la richieda. La dispensa esonera dall’emissione sistematica, non dalla risposta a una richiesta specifica.

Il prezzo della semplificazione: l’Iva sugli acquisti

È il punto che decide la convenienza, e va guardato prima di firmare la comunicazione. Chi si avvale della dispensa non può detrarre l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Il divieto è generale: colpisce l’intera Iva assolta a monte, compresa la quota astrattamente riferibile alle operazioni imponibili residue.

Da qui due situazioni molto diverse.

Ente che effettua solo prestazioni sportive esenti. La detrazione è già preclusa dalle regole ordinarie, perché l’imposta sugli acquisti afferenti a operazioni esenti non è detraibile. La dispensa non costa nulla e produce solo risparmio amministrativo: è il caso in cui l’opzione è quasi sempre da fare.

Ente con esenti e imponibili insieme. Qui la dispensa può costare più di quanto faccia risparmiare. Un esempio semplificato, a soli fini di confronto: ASD con 80.000 euro di corsi esenti e 20.000 euro di sponsorizzazioni imponibili, Iva a debito 4.400 euro; acquisti annui per 30.000 euro con Iva assolta di 6.600 euro.

Voce Senza dispensa Con dispensa
Iva a debito sulle sponsorizzazioni 4.400 4.400
Percentuale di detrazione (20.000 / 100.000) 20% 0%
Iva detraibile sugli acquisti (6.600) 1.320 0
Iva da versare 3.080 4.400

La semplificazione, in questo caso, costa 1.320 euro l’anno di maggiore imposta. Il confronto va rifatto con i numeri reali dell’ente, e con particolare attenzione agli anni in cui sono previsti investimenti in impianti, attrezzature o ristrutturazioni: lì la rinuncia alla detrazione pesa molto più del risparmio di adempimenti, e il vincolo triennale impedisce di tornare indietro in fretta.

Chi ha un’attività commerciale di peso non trascurabile può valutare, prima della dispensa, l’opzione per la separazione delle attività: è la via ordinariamente indicata per conservare la detrazione sul ramo imponibile, ma presuppone la verifica dei requisiti dell’art. 36 del decreto Iva nel caso concreto e va misurata sui numeri dell’ente.

Un riferimento da aggiornare

Sul piano formale, l’art. 36-bis del decreto Iva confluisce nell’art. 94 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Da annotare per l’aggiornamento della modulistica e delle comunicazioni ai clienti, e da riprendere in prossimità della decorrenza per verificare come il nuovo testo coordini la dispensa con l’esenzione sportiva.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (27/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.