Studio Sabatino Pizzano • Layout Editoriale
← Torna all'articolo
Fisco & Imposte Dirette/Indirette
Dichiarazioni
Fisco & Imposte Dirette/Indirette Dichiarazioni
3 MIN LETTURA 18/06/2025

Dichiarazione precompilata: la strategia dell’Agenzia sugli oneri sotto controllo

Sintesi Operativa
L'Agenzia delle Entrate adotta una strategia sempre più selettiva nella predisposizione della dichiarazione precompilata, escludendo deliberatamente alcune categorie di oneri detraibili e deducibili per preservare ampi margini di manovra nei controlli successivi. Una prassi lascia ai contribuenti l'onere - è proprio il caso di dirlo - di inserire autonomamente le spese più "delicate".

L’Agenzia delle Entrate adotta una strategia sempre più selettiva nella predisposizione della dichiarazione precompilata, escludendo deliberatamente alcune categorie di oneri detraibili e deducibili per preservare ampi margini di manovra nei controlli successivi. Una prassi lascia ai contribuenti l’onere – è proprio il caso di dirlo – di inserire autonomamente le spese più “delicate”.

Stanco di leggere? Ascolta l’articolo in formato podcast.

1

La logica dell’esclusione selettiva

Quando l’Agenzia riceve comunicazioni sui bonifici “parlanti” per ristrutturazioni edilizie o sui versamenti sanitari, non sempre questi dati confluiscono automaticamente nel modello precompilato. La scelta non è casuale.

Secondo quanto emerge dall’analisi della prassi applicativa, l’amministrazione finanziaria mantiene deliberatamente fuori dalla precompilata tutti quegli oneri che sono stati oggetto di un controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973 non ancora concluso. Nella prassi operativa, questi dati risultano comunque presenti nell’elenco degli “elementi a base della dichiarazione precompilata” – quella lista dettagliata che mostra tutte le spese comunicate da soggetti terzi – ma rimangono in una zona… come dire, di limbo procedurale.

Il meccanismo è più sofisticato di quanto possa apparire a prima vista. L’onere viene quantificato, catalogato, ma non “utilizzato” per la predisposizione automatica del modello.

Le limitazioni del controllo post-accettazione

La chiave di tutto risiede nell’articolo 5 del D.Lgs. 175/2014, che ha introdotto significative limitazioni alla possibilità dell’Agenzia di attivare controlli formali successivi all’accettazione della precompilata. Quando un contribuente accetta integralmente la dichiarazione precompilata, l’amministrazione può verificare solo:

Non preinserendo determinati oneri nel modello, l’Agenzia si riserva margini di manovra molto più ampi. È una strategia che mantiene aperte tutte le opzioni verificative.

Casistiche ricorrenti nell’esperienza applicativa

Bonus edilizi: il caso emblematico

I bonus edilizi rappresentano probabilmente l’esempio più frequente di questa politica selettiva. Le spese per interventi di ristrutturazione – superbonus incluso – risultano sistematicamente elencate tra i dati disponibili, comunicati tramite i bonifici “parlanti”, ma raramente vengono inserite nel modello precompilato.

La criticità emerge soprattutto nei rapporti condominiali. Quando gli amministratori di condominio comunicano lavori eseguiti su parti comuni, ma i pagamenti risultano “non congruenti” rispetto a quanto dichiarato ai fini delle detrazioni, scatta automaticamente l’esclusione dalla precompilata.

Interessi passivi per mutui: rinegoziazioni problematiche

Altro caso ricorrente riguarda gli interessi passivi per mutui sull’abitazione principale. Quando nel corso dell’anno si verifica una rinegoziazione del contratto con conseguente sostenimento di interessi verso due istituti diversi, l’Agenzia tende sistematicamente a non inserire questi dati nella precompilata.

La motivazione è sempre la stessa: evitare che l’inserimento dell’onere in una precompilata accettata integralmente comporti le limitazioni sui controlli previste dalla normativa.

Responsabilità del contribuente e visto di conformità

Questa strategia dell’Agenzia trasferisce inevitabilmente sui contribuenti una responsabilità aggiuntiva. Chi decide di inserire manualmente questi oneri nella dichiarazione si assume la piena responsabilità dell’inserimento, con tutto ciò che ne consegue in caso di successive contestazioni.

La situazione cambia sensibilmente quando la presentazione del 730 avviene tramite professionisti abilitati o CAF. In questi casi, i soggetti intermediari sono obbligati al rilascio del visto di conformità, assumendosi le relative responsabilità sanzionatorie qualora l’Agenzia rettifichi successivamente detrazioni o deduzioni.

È un equilibrio… come dire, delicato, che redistribuisce rischi e responsabilità tra amministrazione, contribuenti e intermediari.

✉️ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI
Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il Quotidiano Fiscale e l'edizione settimanale de La Settimana Fiscale con dossier in PDF.
Studio Pizzano Studio Sabatino Pizzano
Dottore Commercialista • Revisore Legale
Sede: Via Sant'Alessio 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • www.studiopizzano.it
Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (18/06/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.