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Fisco & Imposte Dirette/Indirette
IRAP
Fisco & Imposte Dirette/Indirette IRAP
8 MIN LETTURA 28/10/2026

Dichiarazione IRAP 2026: scadenza, soggetti obbligati e versamenti

Sintesi Operativa
Società, enti, trust e amministrazioni soggetti a IRAP inviano telematicamente la dichiarazione 2026 per il 2025 entro il 2 novembre; le persone fisiche sono escluse dall’imposta. Per gli esercizi non solari il termine dipende dalla chiusura del periodo, che guida anche la scelta del modello. Saldo e acconti seguono scadenze proprie, mentre il piano rateale deve terminare entro il 16 dicembre. Prima della trasmissione occorre verificare soggettività, periodo dichiarato e versamenti, distinguere i crediti compensabili e conservare impegno e ricevuta dell’invio.
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Entro il 2 novembre 2026 l’Agenzia delle entrate deve ricevere la dichiarazione IRAP riferita al 2025: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e viene quindi spostato al primo giorno lavorativo utile. Si utilizza il modello approvato con il provvedimento del 27 febbraio 2026, n. 71997. L’obbligo ricade su società di persone, società di capitali, enti, trust e pubbliche amministrazioni, mentre ne restano fuori i forfetari, i contribuenti in regime di vantaggio e le persone fisiche. Per il versamento del saldo valgono regole specifiche, e la rateizzazione è possibile fino al 16 dicembre con interessi del 4% annuo. In F24 è possibile compensare i crediti IRAP, entro certi limiti. All’intermediario che non trasmette o trasmette in ritardo si applica una sanzione da 516 euro a 5.164 euro. Nell’articolo si passano in rassegna gli aspetti operativi, dalla scelta del modello ai casi in cui nessun versamento è dovuto.

Presupposto: Quando l’IRAP è dovuta

Il D.Lgs. n. 446/1997 regola l’imposta regionale sulle attività produttive. Il presupposto, ossia il fatto che dà origine al tributo, consiste nello svolgimento abituale, sul territorio delle regioni, di un’attività autonomamente organizzata e rivolta alla produzione o allo scambio di beni oppure alla prestazione di servizi. Quando il soggetto è una società o un ente, incluse le amministrazioni dello Stato, l’attività integra in ogni caso il presupposto, senza bisogno di accertare l’organizzazione.

La dichiarazione IRAP si riferisce allo stesso periodo delle imposte sui redditi. Ne discende che le scadenze IRAP ricalcano quelle delle dichiarazioni dei redditi, benché la base imponibile venga determinata con criteri differenti.

Soggetti Tenuti: Chi deve presentare il modello

Presentano il modello IRAP le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, insieme a quelle assimilate in base all’art. 5 del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi), incluse le associazioni fra persone fisiche costituite per svolgere in forma associata arti e professioni. L’obbligo grava anche sulle società e sugli enti soggetti a IRES, l’imposta sul reddito delle società, cioè S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., cooperative e società di mutua assicurazione, nonché su trust ed enti pubblici e privati residenti il cui oggetto esclusivo o principale è un’attività commerciale.

Rientrano nella platea anche gli enti privati e i trust residenti che non esercitano l’attività commerciale in via principale, oltre alle amministrazioni pubbliche. Quanto ai non residenti, il modello spetta a chi opera in Italia per almeno tre mesi tramite una stabile organizzazione (una sede o una struttura stabile sul territorio) o una base fissa, e a chi svolge attività agricola nel nostro Paese.

Esoneri: Chi non è soggetto passivo

L’IRAP non grava sulle persone fisiche che svolgono attività commerciali o arti e professioni, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio (con l’esclusione dei SICAV), sui fondi pensione e sui gruppi europei di interesse economico. Restano esclusi anche i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), quelli che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011) e gli incaricati di vendita a domicilio assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.

Fa caso a sé quello dei produttori agricoli con volume d’affari fino a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972: non sono soggetti all’imposta se non hanno rinunciato all’esonero e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IRAP. Chi esercita soltanto attività agricole escluse dall’imposta è comunque tenuto a presentare la dichiarazione, se determina il diritto camerale annuale sulla base del fatturato.

Nella pratica il nodo che richiede maggiore cautela è quello del professionista che lavora in forma associata: la fonte richiama pronunce in base alle quali l’IRAP è dovuta se il professionista non dimostra di non aver operato in tale forma, mentre in certe ipotesi non è dovuta a chi fattura alla società di cui è socio. Si tratta di indicazioni da riscontrare caso per caso con la giurisprudenza più recente.

Termini: Entro quando inviare la dichiarazione

Le scadenze discendono dal Decreto adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024), modificato dal Decreto correttivo (D.Lgs. n. 108/2024), il quale ha abrogato anche l’art. 38 del D.Lgs. n. 13/2024, che prevedeva un differimento temporaneo. A partire dal 2 maggio 2024 il termine è fissato al 31 ottobre per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti equiparati. I soggetti IRES con esercizio che non coincide con l’anno solare trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Rileva dunque la data in cui l’esercizio si chiude, non quella in cui si approva il bilancio o il rendiconto.

Periodo d’imposta Termine di presentazione
Coincidente con l’anno solare (2025) 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 è sabato)
Dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 30 aprile 2027

Modello Corretto: Quale versione adottare

Il modello IRAP 2026 è destinato ai contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare 2025, ai soggetti non solari con periodo in corso al 31 dicembre 2026 e a chi ha un periodo più lungo di 365 giorni che termina il 31 dicembre. A decidere è la data in cui il periodo si chiude.

Periodo d’imposta Modello da usare
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 IRAP 2026
Dal 1° marzo al 31 dicembre 2025 IRAP 2026
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 IRAP 2025
Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 IRAP 2025
Dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 IRAP 2026
Dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 IRAP 2026

Trasmissione: Come si invia il modello

La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica. Si considera presentata la dichiarazione nel giorno dell’invio, e la prova consiste nella comunicazione con cui l’Agenzia ne attesta la ricezione. Se ci si rivolge a un intermediario abilitato, occorre farsi consegnare un impegno datato e sottoscritto, che precisi se il modello è stato consegnato già compilato oppure sarà predisposto dall’intermediario stesso. L’intermediario rimette l’originale firmato e la ricevuta di ricezione entro 30 giorni dal termine dell’invio telematico, e il contribuente custodisce l’intera documentazione.

Le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri incaricati ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998. All’interno dei gruppi societari l’invio può essere eseguito da una società del gruppo, unicamente attraverso il servizio Entratel, dopo la consegna del modello sottoscritto e con i medesimi obblighi che gravano sugli intermediari.

Le responsabilità dell’intermediario sono concrete: se omette l’invio o lo ritarda, la sanzione oscilla da 516 euro a 5.164 euro, ed è consentito il ravvedimento operoso (circolare n. 52/E del 27 settembre 2007). Se le irregolarità sono gravi o reiterate, l’abilitazione può essere revocata.

Versamenti: Saldo e primo acconto

Entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione vanno versati saldo e primo acconto, qualora il contribuente sia una società o un’associazione di cui all’art. 5 del TUIR. Gli altri soggetti pagano entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Chi per legge approva il bilancio dopo i quattro mesi ordinari paga entro l’ultimo giorno del mese seguente all’approvazione; qualora il bilancio non sia approvato entro 180 giorni dalla chiusura, il pagamento va comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a tale termine.

Per evitare gli errori più comuni conviene tenere presenti alcune regole di calcolo:

Per il 2026, stando a quanto riferisce la fonte, il D.L. n. 89/2026 ha posticipato dal 30 giugno al 20 luglio il pagamento per i contribuenti ISA, i forfetari e i minimi, senza maggiorazione, ovvero dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,80%. Alla base della proroga vi è il ritardo nel rilascio del software ISA e del concordato preventivo biennale. Il testo del decreto non è stato riscontrato su questo punto, per cui il riferimento va controllato prima di citarlo ai clienti.

Rateazione: Come dilazionare il pagamento

È possibile rateizzare saldo e acconto, ma il piano deve esaurirsi entro il 16 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata. Nell’F24 i dati si riportano nello spazio rateazione/regione/provincia. Soltanto la seconda rata, o l’unica rata, di acconto non può essere rateizzata. Dopo la prima, le rate scadono il 16 di ciascun mese.

Sulle somme dilazionate maturano interessi del 4% annuo; per le rate mensili successive la fonte prevede un interesse forfettario dello 0,33%, indipendentemente dal giorno del pagamento. Se il pagamento avviene entro il trentesimo giorno dalla scadenza, l’importo va prima aumentato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Compensazione: Come utilizzare il credito IRAP

Con l’F24 si compensano i debiti e i crediti verso Stato, INPS, regioni e INAIL che emergono dalla dichiarazione IRAP e dalle denunce contributive. Il credito IRAP è utilizzabile dal giorno seguente alla chiusura del periodo d’imposta a cui si riferisce. Per i crediti da imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive superiori a 5.000 euro annui, invece, la compensazione è ammessa solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito risulta. Non richiedono la presentazione preventiva i crediti d’imposta agevolativi del quadro RU e quelli del sostituto d’imposta (risoluzione n. 110/E del 2019).

Non c’è l’obbligo di impiegare l’eccedenza a credito per ridurre l’acconto IRAP: si può usarla in compensazione di altri debiti, come IVA, IRES, IRPEF o ritenute. Costituiscono un’eccezione i crediti IRAP della sezione III del quadro IR, che non è possibile compensare in modo orizzontale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Cosa Controllare: Le verifiche prima dell’invio

Sul piano pratico il professionista deve accertare tre aspetti: se il cliente è davvero soggetto passivo, in particolare nel caso dei professionisti in forma associata e degli agricoltori; quale modello spetti al suo periodo d’imposta; quali scadenze di versamento valgano per la sua specifica natura giuridica. Visto che il termine è ormai prossimo, il rischio maggiore è l’invio tardivo, che si può sanare col ravvedimento operoso.

Domande frequenti

Quando scade la dichiarazione IRAP 2026 per il periodo 2025?

Per il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 2025, la dichiarazione IRAP va inviata telematicamente entro il 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Le persone fisiche devono presentare la dichiarazione IRAP?

Le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti o professioni sono escluse dall’IRAP. La platea degli obbligati comprende invece società, enti, trust e amministrazioni pubbliche; per le attività professionali svolte in forma associata occorre valutare la posizione concreta.

Fino a quando si possono rateizzare saldo e acconto IRAP?

Il piano di rateazione deve concludersi entro il 16 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. Dopo la prima rata, i versamenti scadono il 16 di ciascun mese; la seconda o unica rata di acconto non può essere rateizzata.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (28/10/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.