Integrativa dopo l’avviso di irregolarità: si può correggere il quadro RU?
Immaginiamo una società che trasmette il modello Redditi 2025, riferito al 2024, senza indicare nel quadro RU un credito d’imposta regolarmente maturato e già utilizzato in compensazione. Il controllo automatizzato dell’Agenzia delle entrate genera una comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Ci si chiede se il credito sia ormai perduto oppure se la dichiarazione possa ancora essere corretta. La comunicazione non ostacola l’integrativa, contemplata dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998 entro i termini di accertamento. Occorre tuttavia esaminare la disciplina del credito in questione: quando la norma istitutiva fa discendere la decadenza dalla mancata indicazione in dichiarazione, l’integrativa non preserva il beneficio. Comunque sia, la società è tenuta a provare di possedere i requisiti e di aver davvero maturato il credito.
Il Quesito: Il credito dimenticato nel quadro RU e il controllo automatizzato
Nel quadro RU del modello Redditi confluiscono i crediti d’imposta che spettano al contribuente e l’uso che ne viene fatto. Quando un credito maturato e già compensato non vi compare, il sistema dell’Agenzia lo individua incrociando i dati con i modelli F24 e spedisce una comunicazione di irregolarità, con cui invita a fornire chiarimenti o a sanare la situazione. A quel punto il contribuente si domanda se, ricevuto l’avviso, possa ancora porre rimedio o se l’Ufficio possa ormai recuperare il credito.
Non si tratta di un accertamento: la comunicazione di irregolarità deriva da una verifica formale, condotta sui dati dichiarati e priva di valutazioni nel merito. Poiché la questione non è definita, resta aperta la possibilità di correggere.
Dichiarazione Integrativa: Termini e base normativa
Con l’art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998 si può trasmettere una dichiarazione integrativa per sanare errori od omissioni, purché entro i termini stabiliti per l’accertamento. Per le imposte sui redditi tali termini spirano, di regola, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Per il Redditi 2025, inviato nel 2025, la correzione sarebbe dunque ammessa fino al 31 dicembre 2030. Tale facoltà non viene meno neppure se l’Agenzia ha già reso noti gli esiti del controllo automatizzato.
Secondo quanto riportato da Fiscal Focus, la Cassazione con l’ordinanza n. 24863/2026 ha attribuito rilievo tributario a una dichiarazione integrativa inviata dopo la comunicazione di irregolarità. A giudizio dei giudici pesa la correttezza sostanziale della dichiarazione, mentre il contribuente deve provare che i dati rettificati rispecchiano la reale situazione fiscale.
Violazione Formale: Come la circolare 13/E del 2017 legge il caso
Il punto decisivo sta nel modo di qualificare l’omissione. Secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 2017, la mancata compilazione del quadro RU è una violazione formale, a condizione che la disciplina dell’agevolazione non contempli una specifica causa di decadenza. In tal caso la società è in grado di presentare l’integrativa, indicando in modo corretto sia la maturazione sia l’utilizzo del credito.
La stampa specializzata precisa che la violazione formale è punibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, con importi da 250 a 2.000 euro, e che può essere sanata mediante il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Il versamento della sanzione ridotta avviene contestualmente all’invio dell’integrativa. Quando l’omissione interessa più annualità, la prassi chiede un’integrativa per ogni periodo ancora suscettibile di integrazione.
Decadenza Specifica: I casi in cui l’integrativa non è sufficiente
Si giunge a un esito diverso se la norma che ha istituito l’agevolazione condiziona in modo espresso la spettanza all’indicazione in dichiarazione. Allora l’omessa compilazione non è una mera irregolarità formale, ma una condizione che comporta la decadenza. Con la sentenza n. 10045/2025 (richiamata dalla fonte) la Cassazione ha stabilito che la decadenza prevista dalla disciplina del credito non può essere superata correggendo in un secondo momento il quadro RU.
Si riscontra un indirizzo analogo in una giurisprudenza più datata, ad esempio in un’ordinanza del 2018 relativa al credito d’imposta per ricercatori, in cui risultava determinante la tempestività dell’integrativa. Ne discende un’indicazione concreta per il lettore: prima di muoversi conviene leggere la norma istitutiva del credito e verificare se contenga obblighi di indicazione in dichiarazione.
Prova della Spettanza: I documenti che la società deve produrre
Pure quando l’integrativa è consentita, inviarla non è sufficiente per vedersi riconoscere le somme compensate. La società deve essere in grado di comprovare i requisiti richiesti e l’effettiva maturazione del credito, profili su cui l’Amministrazione finanziaria mantiene il proprio potere di controllo. Concretamente occorre la documentazione essenziale dell’agevolazione: fatture, perizie, certificazioni, istanze e ogni atto che la misura richiede.
Occorre rammentare anche l’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998, che permette di far valere in sede di accertamento o in giudizio gli errori che abbiano comportato un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minore credito. Si rivela utile quando il termine per l’integrativa ordinaria è ormai trascorso oppure quando il contenzioso è già avviato.
Passi Operativi: Come agire dopo la comunicazione
Ricevuta la comunicazione di irregolarità, la società può articolare il proprio intervento in quattro fasi:
- studiare la norma istitutiva del credito, per escludere una decadenza legata all’indicazione in dichiarazione;
- riunire i documenti che dimostrano la spettanza e la maturazione del credito;
- trasmettere la dichiarazione integrativa con il quadro RU corretto, pagando la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso;
- informare l’Ufficio, attraverso i canali previsti, dell’avvenuta regolarizzazione e dei documenti a sostegno.
Riassumendo, nonostante la comunicazione già pervenuta la società può inviare la dichiarazione integrativa. Se l’omissione nel quadro RU non comporta la decadenza dall’agevolazione, la correzione è consentita, fermo restando l’onere di provare la spettanza del credito.
Domande frequenti
Si può correggere il quadro RU dopo una comunicazione di irregolarità?
Sì. La comunicazione non è un accertamento e non impedisce l'integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del DPR 322/1998, entro i termini di accertamento. Fa eccezione il caso in cui la norma del credito faccia discendere la decadenza dalla mancata indicazione in dichiarazione.
Fino a quando si può presentare la dichiarazione integrativa?
Entro i termini di accertamento: di regola il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Per il Redditi 2025 inviato nel 2025 la correzione è ammessa fino al 31 dicembre 2030.
La mancata compilazione del quadro RU è una violazione formale?
Secondo la circolare 13/E del 2017 sì, se la disciplina dell'agevolazione non prevede una specifica causa di decadenza. La sanzione va da 250 a 2.000 euro e si può sanare con il ravvedimento operoso, versando l'importo ridotto con l'invio dell'integrativa.