Detrazione Spese Sportive dei Minori 2024: Quadro Normativo e Applicazione Operativa nell'Anno d'Imposta 2024 https://www.studiopizzano.it/detrazione-spese-sportive-dei-minori-2024-quadro-normativo-e-applicazione-operativa-nellanno-dimposta-2024/ |
Le famiglie italiane si preparano al periodo dichiarativo con particolare attenzione alle agevolazioni fiscali per le spese sportive dei minori. L'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del TUIR continua a rappresentare uno dei benefici più utilizzati dalle famiglie con figli praticanti attività sportiva dilettantistica, nonostante le recenti modifiche normative abbiano introdotto nuove complessità applicative. L'agevolazione assume rilevanza crescente nel panorama fiscale 2025, con le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2024, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 che hanno ridisegnato il sistema delle detrazioni per i redditi medio-alti. Un tema che coinvolge milioni di famiglie italiane e che richiede una comprensione approfondita dei meccanismi operativi.
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L'agevolazione si rivolge ai contribuenti che sostengono spese per l'attività sportiva dilettantistica di minori di età compresa tra 5 e 18 anni. La detrazione spetta al 19% dell'importo sostenuto, fino a un massimo di 210 euro per ciascun ragazzo, determinando un beneficio fiscale massimo di 39,90 euro per figlio.
L'Agenzia delle Entrate ha consolidato un orientamento interpretativo di particolare favore per i contribuenti. Come chiarito nella Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, il requisito dell'età si considera soddisfatto anche quando ricorre per una sola parte dell'anno d'imposta. Questo principio di "unitarietà del periodo d'imposta" comporta conseguenze pratiche significative.
Prendiamo il caso di un minore che compia diciotto anni nel mese di febbraio 2024: tutte le spese sportive sostenute nell'intero anno solare rimangono detraibili, indipendentemente dal fatto che siano state sostenute prima o dopo il compimento della maggiore età. Lo stesso vale per il bambino che compia cinque anni a novembre: le spese sostenute già da gennaio risultano integralmente detraibili.
Questa interpretazione estensiva rappresenta un elemento di certezza per le famiglie, che non devono preoccuparsi di calcolare pro-rata temporali o di distinguere le spese in base al momento del sostenimento rispetto al compleanno del minore.
Il decreto ministeriale 28 marzo 2007, emanato dal Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce con precisione le tipologie di soggetti abilitati a rilasciare documentazione valida ai fini della detrazione.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare i requisiti previsti dall'articolo 90, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), oggi sostituiti dalle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Codice dell'ordinamento sportivo).
Elemento determinante è che la denominazione sociale rechi espressamente l'indicazione della finalità sportiva e della natura dilettantistica. Non si tratta di un mero requisito formale: l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale dicitura deve essere inequivocabile e non può essere dedotta implicitamente dall'oggetto sociale o dalle attività svolte.
Per la seconda categoria - "palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica" - la normativa comprende tutti gli impianti destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, sia agonistica che non agonistica, compresi gli impianti polisportivi.
Il gestore può essere indifferentemente pubblico o privato, anche in forma imprenditoriale (individuale o societaria). Tuttavia, risulta essenziale che si tratti di attività dilettantistica, con esclusione categorica delle prestazioni professionali disciplinate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
La normativa esclude espressamente alcune tipologie di soggetti. Non danno diritto alla detrazione le spese sostenute presso:
Quest'ultimo punto ha generato contenziosi interpretativi, particolarmente per le associazioni culturali che organizzano corsi di ginnastica o attività motoria. L'orientamento consolidato delle Entrate è nel senso dell'esclusione, anche quando l'attività sia svolta presso palestre regolarmente attrezzate.
Dal 2020, il legislatore ha introdotto un sistema di modulazione reddituale progressiva che riduce l'agevolazione all'aumentare del reddito complessivo del contribuente. Per redditi fino a 120.000 euro, la detrazione spetta per intero. Superata questa soglia, l'agevolazione decresce linearmente fino ad azzerarsi completamente a 240.000 euro di reddito complessivo.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un ulteriore livello di complessità con l'articolo 16-ter del TUIR, che prevede limitazioni aggiuntive per i redditi superiori a 75.000 euro. La Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi su questo nuovo meccanismo.
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo basato su due parametri: il reddito complessivo del contribuente e il numero di figli fiscalmente a carico. Il sistema prevede una riduzione progressiva dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, con una tutela maggiore per le famiglie numerose o con figli con disabilità.
In pratica, chi supera la soglia dei 75.000 euro deve prima determinare l'ammontare massimo di oneri e spese detraibili secondo l'articolo 16-ter, calcolare su tale importo le relative detrazioni, e infine applicare la limitazione dell'articolo 15, comma 3-bis del TUIR per individuare la detrazione effettivamente spettante.
La documentazione rappresenta l'elemento critico per l'ottenimento dell'agevolazione. La spesa deve risultare da quietanza che attesti la tracciabilità del pagamento, requisito che esclude categoricamente l'utilizzo di contanti, come stabilito dalla normativa antiriciclaggio.
Sono considerati validi ai fini della detrazione i seguenti metodi di pagamento:
Il decreto ministeriale del 28 marzo 2007 stabilisce i contenuti minimi obbligatori per la documentazione fiscalmente rilevante. Devono necessariamente risultare:
La giurisprudenza di merito ha chiarito che l'incompletezza anche di uno solo di questi elementi può comportare il disconoscimento integrale della detrazione in sede di controllo. È quindi fondamentale che le associazioni sportive adottino modulistica standardizzata e completa.
Particolare attenzione merita il caso delle convenzioni stipulate tra comuni e strutture sportive per l'organizzazione di corsi. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, ha precisato che il bollettino di conto corrente postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi partecipanti non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione.
Anche in presenza di convenzioni pubbliche, rimane necessario che la documentazione rispetti tutti i requisiti di contenuto previsti dalla normativa, con particolare riferimento all'identificazione specifica del minore e dell'attività svolta.
L'ammontare massimo delle spese detraibili è stabilito in 210 euro per ciascun ragazzo, riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva. Questo limite rappresenta un tetto unico per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di genitori che sostengono effettivamente le spese.
Un aspetto spesso trascurato nella pratica riguarda il cumulo con i benefit aziendali. Nel limite dei 210 euro devono essere incluse anche le spese sportive comunicate dal datore di lavoro tramite la Certificazione Unica (punti da 341 a 352 con codice 16).
I rimborsi o gli importi erogati nell'ambito di fringe benefit e welfare aziendale per attività sportive dei figli riducono lo spazio detraibile residuo a disposizione dei genitori. È quindi essenziale verificare preliminarmente se e in quale misura il datore di lavoro abbia già utilizzato parte del plafond disponibile.
Quando entrambi i genitori sostengano spese sportive per lo stesso figlio, devono coordinarsi nella ripartizione del limite di 210 euro. La normativa non prevede criteri specifici di ripartizione, lasciando libertà alle famiglie di organizzarsi secondo convenienza, purché il totale dichiarato non superi il massimale.
In caso di genitori separati o divorziati, la giurisprudenza ha chiarito che il limite di 210 euro rimane unitario e deve essere rispettato complessivamente, indipendentemente da chi abbia l'affidamento del minore o chi sostenga materialmente le spese.
Le spese sportive trovano collocazione in sezioni specifiche dei modelli dichiarativi, con modalità operative differenziate a seconda del modello utilizzato.
Nel modello 730/2025, le spese sportive vanno indicate nel Quadro E, Sezione I "Oneri e spese", specificamente nei righi da E8 a E10. Per ciascuna spesa è necessario indicare:
Per il modello Redditi PF 2025, la competente sezione è rappresentata dai righi da RP8 a RP13, utilizzando sempre il codice spesa 16.
Quando il contribuente sostenga spese per più figli, deve utilizzare righi distinti per ciascun minore, riportando separatamente gli importi. Questa modalità operativa consente il corretto monitoraggio del rispetto dei limiti individuali e facilita eventuali controlli successivi.
La compilazione deve avvenire con particolare attenzione alla corrispondenza tra documentazione conservata e importi dichiarati, mantenendo un collegamento diretto tra ricevute e righi compilati.
Per illustrare concretamente l'applicazione della normativa, analizziamo alcuni casi pratici che si presentano frequentemente nella prassi professionale.
Si consideri un contribuente dipendente con reddito complessivo di 45.000 euro e due figli: una figlia di 16 anni e un figlio di 7 anni. Nel corso del 2024, sono state sostenute le seguenti spese:
Calcolo della detrazione:
Non applicandosi limitazioni reddituali (reddito inferiore a 75.000 euro), la famiglia può beneficiare dell'intera detrazione calcolata.
Consideriamo ora un libero professionista con reddito complessivo di 95.000 euro e un figlio di 14 anni. Nel 2024 ha sostenuto spese sportive per € 350 (iscrizione tennis club + corso di nuoto).
Primo step - Limite per singolo figlio: Spese detraibili: € 210 (massimo per figlio) Detrazione teorica: € 39,90
Secondo step - Applicazione art. 16-ter TUIR: Con reddito di 95.000 euro e un figlio a carico, secondo le tabelle della Circolare n. 6/E del 2025, il massimale complessivo di oneri detraibili potrebbe essere ridotto. Se il contribuente ha sostenuto altre spese detraibili (sanitarie, mutuo prima casa, ecc.) per un totale superiore al nuovo massimale, dovrà scegliere quali spese privilegiare.
Terzo step - Modulazione reddituale: Non applicandosi ulteriori riduzioni per redditi tra 75.000 e 120.000 euro per le spese sportive specificamente, la detrazione rimane invariata a € 39,90, sempre che rientri nel plafond complessivo.
Una famiglia ha sostenuto € 400 di spese sportive per un figlio nato il 15 luglio 2006, che ha quindi compiuto 18 anni il 15 luglio 2024. Le spese sono state così ripartite:
Applicazione del principio di unitarietà: Secondo l'orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate, tutte le spese sostenute nell'anno 2024 sono detraibili, indipendentemente dal momento del sostenimento rispetto al compimento del diciottesimo anno.
Spese detraibili: € 210 (limite massimo) Detrazione spettante: € 39,90
L'applicazione della normativa ha generato nel tempo alcuni contenziosi interpretativi, sui quali si è consolidata una giurisprudenza di merito e orientamenti amministrativi specifici.
Una delle questioni più dibattute riguarda le attività ai confini tra sport e altre discipline. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2847/2019, ha stabilito che le spese per corsi di danza classica presso conservatori musicali non rientrano nell'agevolazione, pur riconoscendo la valenza fisica dell'attività.
Al contrario, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 1205/2020, ha ammesso alla detrazione le spese per danza sportiva presso associazioni riconosciute dal CONI, evidenziando l'importanza del riconoscimento federale.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, ha chiarito che non sono detraibili le spese per attività motoria prescritta per finalità terapeutiche, anche se svolta presso palestre o piscine e anche in presenza di certificazione medica.
Questa esclusione si basa sul principio che l'attività, pur se svolta in ambiente sportivo, deve essere inquadrata nell'ambito sanitario quando prescritta per finalità curative, non potendo beneficiare contemporaneamente di due diverse agevolazioni fiscali.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una specifica agevolazione per l'attività fisica adattata (AFA), con un credito d'imposta dedicato. Tuttavia, questa misura ha carattere temporaneo e non si applica automaticamente alle dichiarazioni 2025.
Alla luce del quadro normativo analizzato, emergono alcune raccomandazioni operative fondamentali per la corretta gestione dell'agevolazione:
L'agevolazione per le spese sportive dei minori rappresenta uno strumento importante di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della promozione dell'attività sportiva giovanile. La sua corretta applicazione richiede tuttavia una conoscenza approfondita del quadro normativo e una gestione attenta degli aspetti procedurali, elementi indispensabili per evitare contenziosi e massimizzare i benefici fiscali spettanti.
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