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Enti Sportivi & Terzo Settore
Enti Sportivi dilettantistici
Enti Sportivi & Terzo Settore Enti Sportivi dilettantistici
6 MIN LETTURA 25/08/2026

Detassazione eventi sportivi: dal 2026 l’agevolazione copre anche le SSD

Sintesi Operativa
Detassazione eventi sportivi: dopo il DL 38/2026 i proventi di due eventi annui entro 51.645,69 euro sono esclusi da imposizione anche per le SSD. Condizioni.

La detassazione degli eventi sportivi prevista dall’art. 25 comma 2 della L. 133/1999 è sopravvissuta, nell’arco di poco più di un anno, a un’abrogazione, a un ripristino e a una riscrittura. L’ultimo passaggio è il più rilevante per chi assiste gli enti sportivi: il decreto fiscale 2026 ha sostituito la vecchia elencazione dei soggetti ammessi con un rinvio diretto agli enti sportivi dilettantistici della riforma, associazioni e società. L’esclusione da imposizione dei proventi di non più di due eventi all’anno, entro 51.645,69 euro, non passa più per norme di rinvio: è scritta nel testo dell’agevolazione.

Tre passaggi normativi in quindici mesi

Per capire dove siamo serve ripercorrere la sequenza, perché ciascun passaggio ha prodotto un effetto diverso.

L’abrogazione. L’art. 241 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, il testo unico in materia di versamenti e riscossione, aveva disposto la soppressione dell’art. 25 della L. 133/1999 con effetto dal 1° gennaio 2026. La notizia aveva avuto ampia eco: un’agevolazione storica del mondo dilettantistico veniva cancellata all’interno di un riordino che, per oggetto, riguardava tutt’altro. Il sospetto diffuso, poi confermato dai fatti, era che si trattasse di un effetto non voluto del riordino testuale.

Il ripristino. Il decreto correttivo D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2025, ha reintrodotto la norma prima che l’abrogazione producesse effetti. Con la detassazione dei due eventi è rimasto in piedi anche l’obbligo di eseguire pagamenti e versamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro con strumenti tracciabili, contenuto nello stesso articolo.

La riscrittura dell’ambito soggettivo. L’art. 9 comma 2-bis del D.L. 27 marzo 2026 n. 38, introdotto in sede di conversione dalla L. 22 maggio 2026 n. 88, ha sostituito nel primo periodo dell’art. 25 comma 2 le parole «per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva» con «per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36». Trattandosi di una modifica inserita in conversione, produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 88/2026, quindi dalla seconda metà di maggio 2026.

Sul quadro complessivo delle agevolazioni di ASD e SSD dopo la riforma dello sport è poi intervenuta la circolare 7/E del 7 agosto 2026, con chiarimenti su lavoro sportivo, soglie di esenzione, rimborsi e trattamento delle raccolte fondi.

Perché l’estensione alle SSD conta

Fino alla novella, le società sportive dilettantistiche accedevano all’agevolazione per via indiretta, attraverso l’art. 90 comma 1 della L. 289/2002, che estende alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro le disposizioni della L. 398/1991 e le altre norme tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

Quel canale era diventato fragile. Il D.Lgs. 36/2021 ha inciso sull’art. 90 abrogandone diversi commi e ha sostituito l’impianto previgente con una disciplina organica degli enti sportivi dilettantistici. Fondare l’estensione su una norma di rinvio ormai residuale, riferita a una nozione di società sportiva dilettantistica non più coincidente con quella della riforma, esponeva a un rischio interpretativo concreto: non a caso diverse SSD avevano rinunciato all’agevolazione per prudenza. Oggi il riferimento è diretto e non ha bisogno di intermediazioni.

Le condizioni non cambiano

Restano fuori dal reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’art. 143 comma 3 lettera a) del TUIR, cioè in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, secondo la lettura già consolidata nella circolare 18/E del 2018.

La detassazione opera a due condizioni congiunte: che l’ente abbia esercitato l’opzione per il regime di favore della L. 398/1991 e che gli eventi non siano più di due per anno, per un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro, limite fissato con decreto ministeriale in attuazione della norma e mai rivalutato da allora.

Requisito Contenuto
Soggetti ammessi ASD e SSD di cui all’art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 36/2021
Regime fiscale Opzione per la L. 398/1991
Numero di eventi Non più di due per anno
Limite di importo 51.645,69 euro complessivi
Proventi agevolati Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi ex art. 143 comma 3 lett. a) TUIR
Adempimento Rendiconto separato delle raccolte pubbliche di fondi (art. 20 DPR 600/1973)
Decorrenza della nuova formulazione Entrata in vigore della legge di conversione n. 88/2026 (maggio 2026)

Un esempio di monitoraggio del plafond

Una SSD a responsabilità limitata in regime 398/1991 organizza nel 2026 due manifestazioni e individua entrambe come eventi agevolati: una cena sociale con incasso di 28.000 euro e un torneo con raccolta fondi e vendita di gadget per 20.000 euro. Il totale è 48.000 euro, sotto il limite di 51.645,69 euro: entrambi gli eventi restano fuori dal reddito imponibile, con un margine residuo di 3.645,69 euro che però non è spendibile, perché il numero massimo di due eventi è già esaurito.

Se il secondo evento avesse prodotto 30.000 euro, il totale sarebbe stato 58.000 euro, con un’eccedenza di 6.354,31 euro rispetto al plafond. Su questo punto conviene la prudenza: le posizioni sul superamento del limite non sono univoche e la scelta più difendibile è assoggettare a imposizione quantomeno l’eccedenza, documentando il criterio adottato. La selezione dei due eventi, quando le manifestazioni dell’anno sono di più, va fatta in modo consapevole e tracciato nelle scritture, non ricostruita a consuntivo.

Quattro verifiche prima di contabilizzare l’evento

Il rinvio è puntuale, non generico. La norma richiama le sole lettere a), b) e c) dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 36/2021. Non è un rinvio all’intera platea degli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica: la forma giuridica dell’ente va confrontata con le lettere richiamate prima di dare per acquisita l’agevolazione.

Il perimetro si è spostato sul registro. Il vecchio testo tutelava espressamente le associazioni «non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva»: una clausola di salvaguardia pensata per le realtà minori. La nuova formulazione ancora invece l’agevolazione alla qualifica di ente sportivo dilettantistico ai sensi della riforma, qualifica che nella pratica presuppone la corretta iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. L’ampliamento verso le società di capitali si accompagna quindi a un irrigidimento sul fronte formale, che va controllato prima dell’evento e non a bilancio chiuso.

L’opzione 398/1991 deve essere effettiva. È una condizione di accesso, non un dettaglio: senza opzione validamente esercitata e mantenuta, la detassazione non si applica, quale che sia la forma giuridica dell’ente.

L’IVA è un’altra partita. L’esclusione riguarda l’imposizione sul reddito. Sulla rilevanza ai fini IVA dei medesimi incassi non conviene dare per scontata la simmetria: la posizione dell’ente va verificata caso per caso, perché il regime forfetario della L. 398/1991 e le esenzioni proprie dell’attività sportiva seguono regole autonome.

Cosa fare in concreto

Per gli enti che organizzano manifestazioni, tornei, cene sociali o raccolte fondi la sequenza operativa non cambia: opzione 398/1991 attiva, individuazione preventiva dei due eventi da agevolare, monitoraggio del limite di 51.645,69 euro e rendiconto separato dei proventi da raccolta pubblica di fondi. Cambia la platea. Le SSD che negli scorsi esercizi si erano tenute lontane dall’agevolazione per l’incertezza sull’ambito soggettivo possono oggi applicarla senza appoggiarsi a norme di rinvio, purché la posizione registrale e la forma giuridica reggano il confronto con il testo nuovo.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (25/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.