Derivazione rafforzata holding industriali: coordinamento nel decreto Omnibus
Tra le disposizioni più tecniche del quarto correttivo della riforma fiscale, il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026), c’è un intervento che riguarda il modo in cui il bilancio d’esercizio si traduce in reddito imponibile per le imprese, in particolare per le holding. L’articolo 5 del decreto coordina tra loro gli articoli 94, 95, 101, 103, 108 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), tutte norme che concorrono a definire la cosiddetta derivazione rafforzata, insieme all’articolo 162-bis del TUIR, la disposizione che stabilisce quando una società di partecipazioni si qualifica come holding ai fini fiscali. Si tratta di un intervento di coordinamento tecnico, pensato per eliminare incoerenze applicative tra queste norme, ma con ricadute pratiche dirette per le holding industriali, cioè le società che detengono partecipazioni in imprese operative senza avere natura finanziaria.
Che cos’è la derivazione rafforzata e perché riguarda il bilancio
Il principio di derivazione rafforzata, disciplinato dall’articolo 83 comma 1 del TUIR, stabilisce che per i soggetti che redigono il bilancio applicando i principi contabili nazionali (gli OIC) o internazionali, e che non sono considerate micro-imprese, valgono ai fini fiscali gli stessi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da quei principi contabili, anche quando divergono dalle regole ordinarie del TUIR. In pratica, per queste imprese il reddito imponibile parte dal risultato di bilancio con meno rettifiche extracontabili rispetto al passato, perché il legislatore fiscale accetta, entro certi limiti, le valutazioni e le classificazioni che l’impresa ha già adottato in bilancio secondo le regole contabili.
Gli articoli 94, 95, 101, 103, 108 e 110 del TUIR intervengono su aspetti specifici che si intrecciano con questo principio generale: rispettivamente la valutazione fiscale di titoli e partecipazioni, i costi per il personale, le minusvalenze e le perdite su crediti, l’ammortamento dei beni immateriali, le spese e gli altri componenti negativi deducibili in più esercizi, e le norme generali di valutazione dei beni d’impresa. Il correttivo interviene su queste disposizioni per allinearle in modo più coerente al principio di derivazione rafforzata, riducendo le aree in cui il criterio fiscale continuava a discostarsi da quello contabile senza una ragione sistematica chiara.
L’articolo 162-bis del TUIR: come si definisce una holding ai fini fiscali
Il collegamento con l’articolo 162-bis del TUIR non è casuale. Questa disposizione, introdotta dalla riforma fiscale per dare finalmente una definizione fiscale unitaria di “holding”, distingue due categorie di società di partecipazione: le società di partecipazione finanziaria, che detengono prevalentemente partecipazioni in intermediari finanziari, banche o assicurazioni, e le società di partecipazione non finanziaria, comunemente chiamate holding industriali, che detengono prevalentemente partecipazioni in imprese operative non finanziarie. Il criterio che distingue le due categorie è quello della prevalenza, calcolato in base alla composizione dell’attivo di bilancio e ai proventi conseguiti.
La qualificazione come holding industriale non è solo un’etichetta: comporta obblighi comunicativi specifici verso l’anagrafe tributaria e determina il regime fiscale applicabile, ad esempio ai fini della base imponibile IRAP e delle regole di deducibilità degli interessi passivi. Le holding industriali che non rientrano nella definizione di micro-impresa sono già tenute, in base alle regole generali, ad applicare il principio di derivazione rafforzata per la determinazione del proprio reddito d’impresa. Il correttivo, coordinando l’articolo 162-bis con le norme sulla derivazione rafforzata appena richiamate, conferma e rende più solido questo collegamento, evitando che le holding industriali restino esposte a un doppio binario, contabile e fiscale, che negli anni scorsi ha generato incertezze applicative e contenziosi.
Effetti pratici per le holding e per le imprese partecipate
Per le holding industriali, l’intervento di coordinamento significa in concreto una maggiore prevedibilità nel passaggio dal bilancio alla dichiarazione dei redditi: le voci che riguardano la valutazione delle partecipazioni detenute, l’eventuale svalutazione o rivalutazione contabile, e la rilevazione di componenti straordinari legati alla gestione delle partecipazioni devono seguire criteri uniformi tra il piano contabile e quello fiscale, con minori aggiustamenti da operare in dichiarazione. Questo riduce il rischio di errori nella compilazione del modello Redditi e limita le occasioni di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria su disallineamenti che, in passato, nascevano proprio dalla scarsa coerenza tra le norme ora coordinate.
Le holding che gestiscono partecipazioni in più società operative, magari all’interno di un gruppo familiare o industriale strutturato su più livelli, dovranno comunque verificare con attenzione, insieme al proprio consulente fiscale, come le nuove regole di coordinamento incidono sulla valutazione delle singole partecipazioni in bilancio, soprattutto quando negli esercizi precedenti erano state adottate prassi contabili non pienamente allineate ai criteri ora confermati dal correttivo. Anche le imprese partecipate, pur non essendo direttamente destinatarie della norma, risentono indirettamente della maggiore uniformità nelle regole di consolidamento e di valutazione delle partecipazioni operate dalla holding capogruppo.
Un tassello nel percorso di avvicinamento tra bilancio e fisco
L’intervento dell’articolo 5 del decreto legislativo 148/2026 si inserisce in un percorso più ampio, avviato negli anni scorsi dalla riforma fiscale, che punta a ridurre progressivamente le divergenze tra il risultato di bilancio e il reddito imponibile per le imprese che adottano una contabilità ordinaria. Le holding industriali, per la loro funzione di collegamento tra il mondo finanziario e quello industriale, sono uno dei soggetti per cui questo avvicinamento ha il maggiore impatto pratico, perché la valutazione delle partecipazioni è spesso la voce più rilevante del loro bilancio. Chi amministra o assiste una holding di questo tipo dovrebbe quindi cogliere l’occasione della pubblicazione del correttivo per rivedere, insieme al proprio commercialista, l’impostazione contabile e fiscale adottata negli ultimi bilanci, verificando che i criteri utilizzati siano pienamente coerenti con il quadro ora confermato dal legislatore.