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Imprese, Bilancio & Società
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4 MIN LETTURA 27/08/2026

Denaro e valori in cassa in bilancio: regole, limiti e controlli

Sintesi Operativa
Denaro e valori in cassa in bilancio: valutazione al nominale, disponibilità in valuta estera, sospesi di cassa e limite di 5.000 euro al contante nel 2026.
Questa voce è parte 5 di 5 nella serie Guida al bilancio

Il contante resta, nonostante la diffusione dei pagamenti digitali, una componente del patrimonio aziendale da gestire con attenzione. La voce “denaro e valori in cassa” appare semplice, ma nasconde alcune insidie: dai valori bollati alle giacenze in moneta estera, fino ai limiti di legge sull’uso del contante che ogni amministratore deve conoscere.

Cosa comprende la voce

Al punto 3 della classe C) IV dell’attivo circolante trovano posto la moneta a corso legale nello Stato e i valori bollati, tra cui francobolli, marche da bollo e foglietti bollati, purché di importo compatibile con le esigenze correnti dell’impresa. Non rientrano in questa voce, secondo quanto previsto dall’OIC 14, le cambiali attive in portafoglio né i titoli di Stato a breve termine, che trovano collocazione in altre parti dello stato patrimoniale. Vi rientrano invece le disponibilità in valuta estera, cioè moneta a corso legale in altri Paesi detenuta fisicamente in cassa.

Valutazione: valore nominale e cambio di chiusura

Il denaro e i valori bollati sono valutati al valore nominale, senza alcuna rettifica. Le disponibilità in valuta estera seguono invece un criterio diverso: vanno convertite al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c. Sul piano fiscale, va ricordato che tale valutazione non assume rilevanza ai fini del reddito imponibile, secondo quanto previsto dall’art. 110, terzo comma, del D.P.R. 917/1986: si tratta di un adeguamento solo civilistico-contabile.

Un esempio: la cassa in valuta di Est Commerciale Srl

Il 10 novembre Est Commerciale Srl acquista, tramite la propria banca, banconote in dollari USA per un controvalore corrispondente a 3.000 dollari, al cambio EUR/USD di 1,08, per un costo di 2.777,78 euro. Al 31 dicembre il cambio di chiusura è pari a 1,03. Il controvalore in euro della giacenza in dollari, a quella data, diventa 3.000 / 1,03 = 2.912,62 euro, con un utile su cambi da valutazione di 134,84 euro, da imputare al conto economico nella voce C 17-bis come provento di natura finanziaria, senza rettificare i costi o i ricavi dell’operazione originaria.

Voce Valore
Costo storico (cambio 1,08) 2.777,78 euro
Valore al cambio di chiusura (1,03) 2.912,62 euro
Utile su cambi da valutazione 134,84 euro

Sospesi di cassa e casse a fondo fisso

Può capitare che un’uscita di denaro sia già avvenuta ma non ancora registrata: si parla in questo caso di “sospeso di cassa”. La regola è chiara: questi importi vanno eliminati il più rapidamente possibile, effettuando le registrazioni contabili in contropartita ai conti patrimoniali o economici appropriati. Un discorso simile riguarda le casse a fondo fisso, dotate di una giacenza prefissata che non varia nell’immediato perché la contabilizzazione delle uscite è temporaneamente sospesa in attesa dei giustificativi di spesa. Se alla data di bilancio risultano fondi contabilmente presenti ma già di fatto utilizzati, occorre procedere alle opportune rettifiche prima della chiusura.

Segnali di allarme da non sottovalutare

Un saldo di cassa negativo non è mai ammissibile: se emerge, significa quasi sempre che alcune uscite non sono state registrate correttamente. Anche un saldo eccessivamente elevato, però, può destare sospetti: se coesiste con conti bancari in rosso, l’Amministrazione finanziaria può ritenerlo un indizio di contabilità inattendibile e negare la deducibilità degli interessi passivi bancari. Giacenze di cassa rilevanti o prelievi ricorrenti del titolare, inoltre, possono far presumere l’esistenza di acquisti non contabilizzati. Per questo motivo il conto cassa contante deve restare separato da quello degli assegni e degli altri valori, e ogni ammanco va giustificato con una denuncia alla pubblica autorità.

Il limite di 5.000 euro per i pagamenti in contanti

Dal 1° gennaio 2023, per effetto dell’art. 1, comma 384, del D.L. 29.12.2022, n. 197, la soglia oltre la quale è vietato l’uso del contante è fissata a 5.000 euro: gli importi pari o superiori devono essere regolati con strumenti tracciabili, come bonifici, assegni o carte di pagamento. Questa soglia resta confermata anche nel 2026, senza modifiche rispetto agli anni precedenti: il limite massimo utilizzabile in contanti continua quindi a essere di 4.999,99 euro. Per le imprese che gestiscono cassa in modo frequente, verificare il rispetto di questa soglia in ogni singola operazione, e non nel cumulo di più pagamenti collegati alla stessa transazione, resta un presidio di compliance da non trascurare.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (27/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.