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7 MIN LETTURA 24/08/2026

Decreto correttivo Omnibus 2026: le novità su IRPEF e IRES

Sintesi Operativa
Il D.Lgs. 148/2026, decreto correttivo Omnibus, è in vigore dal 12 agosto 2026: novità su familiari a carico, fringe benefit auto, crediti d'imposta dei professionisti e derivazione rafforzata.

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto, riscrive porzioni consistenti di IRPEF e IRES. Il testo, noto come decreto correttivo Omnibus o quarto correttivo della riforma fiscale, coordina la normativa della riforma fiscale con quella previgente e corregge alcune distorsioni emerse nell’applicazione pratica.

Familiari a carico, requisiti più chiari

L’art. 1 del decreto interviene sull’art. 12 comma 4-ter del TUIR (DPR 917/1986). Sparisce, nel primo periodo, il riferimento generico a “chi convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”. Al suo posto viene precisato che quella condizione, convivenza oppure assegni alimentari non da provvedimento giudiziario, riguarda solo le persone indicate dall’art. 433 del codice civile. Lo stesso intervento di coordinamento è replicato sul nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, in vigore dal 4 luglio 2026 ma applicabile dal 1° gennaio 2027), che riprende la stessa condizione per i familiari a carico nella sua numerazione. Secondo il comma 3 dell’art. 1, la modifica si applica già dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025: incide quindi sulle detrazioni per carichi di famiglia relative al 2025.

Fringe benefit auto: percentuali riviste per elettriche e plug-in

L’art. 2 sostituisce la lettera a) dell’art. 51 comma 4 del TUIR. La base imponibile del fringe benefit per le auto aziendali a uso promiscuo diventa pari al 50% del valore ACI convenzionale su 15.000 km annui, comprensivo degli accessori. La percentuale scende al 10% per i veicoli integralmente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. Dopo il quinto anno dall’immatricolazione il valore aumenta del 50%; se il veicolo monta accessori non censiti nelle tabelle ACI e non pagati dal dipendente, scatta un ulteriore incremento del 5%. La stessa disciplina è recepita, con la sua numerazione, nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027.

Un esempio aiuta a capire l’impatto pratico. Un’azienda assegna a un dipendente un’auto ibrida plug-in con valore ACI convenzionale su 15.000 km pari a 6.000 euro annui. La base imponibile del fringe benefit è il 20% di quella cifra, cioè 1.200 euro l’anno, che confluiscono in busta paga e scontano l’aliquota IRPEF marginale del lavoratore.

Per i veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, e per quelli ordinati entro il 2024 ma assegnati nel 2025, resta valida la vecchia disciplina fino al quinto anno di immatricolazione; dal sesto anno il valore sale comunque del 50%, anche in caso di passaggio a un diverso dipendente. Dal 1° gennaio 2026 le nuove regole sugli accessori si estendono pure a questi veicoli “storici”, salvi i comportamenti tenuti fino al 31 dicembre 2025 e senza diritto al rimborso di imposte già versate. Le regole a regime valgono dal periodo d’imposta 2026, comprese le auto assegnate nel 2025 che restano fuori dal regime transitorio dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024.

I crediti d’imposta diventano reddito per i professionisti

Ai sensi dell’art. 3, i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies dell’art. 54 del TUIR stabiliscono che, se un lavoratore autonomo acquista sul mercato un credito d’imposta, incluso quello nato dai bonus edilizi ex art. 121 del DL 34/2020, a un prezzo inferiore al valore nominale, il differenziale positivo realizzato con la cessione o con la compensazione costituisce reddito. In caso di compensazione, il differenziale si calcola in proporzione al costo di acquisto. Su questi importi si applica un’imposta sostitutiva con l’aliquota prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 461/1997, oggi il 26%, versata a saldo. Restano fuori i crediti che rappresentano il corrispettivo diretto di una prestazione artistica o professionale, tassati secondo le ordinarie regole di competenza. La disciplina è replicata, con la propria numerazione, nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).

Esempio: un commercialista acquista un credito d’imposta da bonus edilizi con sconto del 10%, pagando 90 per un titolo nominale di 100. Se lo usa integralmente in compensazione, il differenziale positivo di 10 sconta l’imposta sostitutiva del 26%, quindi 2,60 euro, mentre resta fuori dal reddito professionale ordinario.

Le nuove regole valgono per i crediti acquistati dall’entrata in vigore del decreto. I professionisti possono comunque optare per l’applicazione retroattiva già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, tramite dichiarazione integrativa, senza però diritto a rimborsi sulle maggiori imposte già versate.

Reddito agricolo, perimetro più definito

L’art. 4 estende il concetto di attività di selvicoltura anche all’utilizzo di determinati immobili strumentali e amplia i rinvii dell’art. 55 del TUIR. Allo stesso tempo restringe l’ambito soggettivo dell’art. 56-bis: la determinazione agevolata del reddito resta riservata a imprenditori individuali, società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1093, della L. 296/2006. La stessa impostazione compare, con la propria numerazione, nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).

Bilancio e fisco più vicini: la derivazione rafforzata

L’art. 5 interviene su più fronti per ridurre le divergenze tra valori contabili e fiscali. La valutazione dei titoli di cui all’art. 85 comma 1 lettera e) del TUIR rileva ora secondo la corretta applicazione dei principi contabili; per i soggetti IAS/IFRS, anche la valutazione dei beni delle lettere c) e d) effettuata secondo gli IAS assume rilievo fiscale. Le spese per i piani di remunerazione basati su azioni diventano deducibili al momento della consegna degli strumenti o dell’estinzione della passività. Per i soggetti IAS, la deduzione di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in diciotto anni. Il correttivo tocca anche l’articolo 162-bis del TUIR, la norma che qualifica fiscalmente le holding industriali: per queste ultime resta il criterio ordinario basato sulla composizione dell’attivo patrimoniale, mentre per i soggetti assimilati che svolgono attività finanziarie accessorie, come i finanziamenti infragruppo o alla filiera produttiva, viene introdotto un nuovo test di prevalenza calcolato sui ricavi, superato il quale scatta la medesima qualificazione fiscale.

Per le valutazioni dei titoli e per i piani azionari la decorrenza è fissata al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi il 2026; la stessa scadenza vale per avviamento, attività immateriali, contributi e per il nuovo test di prevalenza sui soggetti assimilati alle holding.

Riallineamento straordinario per le operazioni pregresse

Secondo quanto previsto dall’art. 6, le divergenze contabili e fiscali nate da operazioni straordinarie realizzate prima del periodo in corso al 31 dicembre 2024, se ancora esistenti alla fine del periodo successivo, possono essere riallineate ai fini IRES, IRAP e addizionali con le regole già previste dall’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 192/2024. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, cioè il 2026: quella dichiarazione si presenta nel 2027, e nello stesso anno, entro il termine di saldo, va versata in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva dovuta. Un eventuale accertamento sull’applicazione dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 192/2024 non fa cadere l’opzione: comporta solo il ricalcolo della somma algebrica delle differenze.

Un secondo provvedimento in parallelo: il Testo Unico adempimenti e accertamento

Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) viaggia in parallelo a un secondo, distinto provvedimento della riforma fiscale, pubblicato pochi giorni prima: il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, un testo autonomo di 368 articoli suddiviso in tre parti che riunisce in un unico corpo normativo regole finora sparse tra il DPR 600/1973, il DPR 605/1973, il D.Lgs. 218/1997 e numerose altre leggi stratificate nel tempo. Le disposizioni di questo Testo Unico si applicano dal 1° gennaio 2027, lasciando un margine di tempo per l’adeguamento di prassi e software gestionali. Le modifiche esaminate sopra, contenute negli articoli da 1 a 6 del correttivo Omnibus, sono invece già in vigore dal 12 agosto 2026, ciascuna con la propria decorrenza fiscale.

Articolo Tema Decorrenza fiscale
Art. 1 Familiari a carico Periodo d’imposta 2025
Art. 2 Fringe benefit auto aziendali Periodo d’imposta 2026 (regole transitorie per il 2025)
Art. 3 Crediti d’imposta ceduti dai professionisti Dall’entrata in vigore, opzione retroattiva al 2024
Art. 4 Reddito imprese agricole Immediata
Art. 5 Derivazione rafforzata bilancio-fisco Periodo d’imposta 2026
Art. 6 Riallineamento straordinario Opzione e versamento nel 2027 (dichiarazione del periodo d’imposta 2026)

Per imprese e professionisti la priorità è verificare da subito termini e platee di ciascuna misura, perché diverse novità del decreto correttivo Omnibus valgono già per il periodo d’imposta 2025, mentre le disposizioni del separato Testo Unico adempimenti e accertamento entreranno a regime solo dal 2027.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (24/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.