Sport Bonus 2025 per gli impianti sportivi, domande a partire dal 30 maggio 2025 https://www.studiopizzano.it/credito-di-imposta-sport-bonus-2025-domande-a-partire-dal-30-maggio-2025/ |
Alle ore 16 del 30 maggio 2025, come stabilito dall'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, prenderà avvio il procedimento amministrativo per l'accesso al c.d. "Sport Bonus 2025", misura agevolativa che riconosce un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate in favore di impianti sportivi di proprietà pubblica. L'agevolazione, introdotta dall'art. 1, commi 621-626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e successivamente confermata dall'art. 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), rappresenta uno strumento di incentivazione fiscale destinato a mobilitare risorse private per il potenziamento dell'impiantistica sportiva di proprietà degli enti pubblici. La dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2025 ammonta a 10 milioni di euro, con modalità di accesso articolate in due finestre temporali distinte.
Il credito d'imposta per erogazioni liberali a favore degli impianti sportivi pubblici trova la sua disciplina originaria nei commi 621-626 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). In attuazione del comma 627 della medesima legge, il D.P.C.M. 30 aprile 2019 ha definito le disposizioni applicative necessarie all'operatività dell'agevolazione, delineando in modo puntuale:
La misura, inizialmente prevista per il solo anno 2019, è stata successivamente prorogata dalle varie leggi di bilancio intervenute negli anni, fino alla recente conferma disposta dall'art. 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
La ratio sottostante all'introduzione dello Sport Bonus va individuata nella volontà del legislatore di implementare un meccanismo di incentivazione fiscale in grado di:
Tale finalità si inserisce nel più ampio contesto della promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione sanitaria, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita delle comunità, conformemente agli obiettivi delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di infrastrutture sportive.
I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, categoria eterogenea che comprende:
È importante rilevare che, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR, sono ammesse all'agevolazione anche le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, purché operanti mediante stabile organizzazione.
I destinatari delle erogazioni liberali devono necessariamente essere soggetti pubblici titolari o gestori di impianti sportivi. In particolare:
Si precisa che, in base all'orientamento della prassi amministrativa (cfr. risposta n. 343/2022 dell'Agenzia delle Entrate), l'erogazione può essere effettuata anche a favore di soggetti privati concessionari o affidatari degli impianti sportivi pubblici, purché:
Tale interpretazione estensiva risponde all'esigenza di valorizzare il modello gestionale della concessione, ampiamente diffuso nel settore dell'impiantistica sportiva pubblica.
Sotto il profilo oggettivo, il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente per erogazioni liberali in denaro finalizzate a tre specifiche categorie di interventi:
Va precisato che, ai fini dell'ammissibilità al beneficio, gli interventi non devono necessariamente essere già avviati al momento dell'erogazione, potendo quest'ultima configurarsi anche come finanziamento preventivo di opere future .
L'art. 3 del D.P.C.M. 30 aprile 2019 determina la misura del credito d'imposta nella percentuale del 65% dell'importo erogato, stabilendo tuttavia un limite per i soggetti titolari di reddito d'impresa fissato nel 10 per mille dei ricavi annui, da calcolarsi sui ricavi dell'esercizio precedente a quello in cui viene effettuata l'erogazione (per il 2025, riferimento ai ricavi 2024).
La disposizione normativa prevede inoltre, per tutti i beneficiari, l'obbligo di ripartizione del credito in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta in cui viene effettuata l'erogazione liberale.
È opportuno evidenziare che la percentuale del 65%, applicata all'importo dell'erogazione, rappresenta una misura particolarmente vantaggiosa nel panorama delle agevolazioni fiscali, superiore a quella prevista per altre tipologie di erogazioni liberali disciplinate dal TUIR (cfr. art. 15, comma 1, lett. h) e i) e art. 100, comma 2, lett. a) e f) del D.P.R. n. 917/1986).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e della certezza dell'operazione, l'art. 4 del D.P.C.M. 30 aprile 2019 impone l'utilizzo esclusivo di specifici mezzi di pagamento per l'effettuazione delle erogazioni liberali:
Non sono pertanto ammesse erogazioni in contanti o mediante altri mezzi di pagamento non espressamente previsti dalla norma. Tale previsione risponde all'esigenza di garantire la piena verificabilità delle operazioni e di prevenire potenziali abusi dell'agevolazione.
Per l'anno 2025, il Dipartimento per lo Sport ha confermato il meccanismo delle due finestre temporali già sperimentato negli anni precedenti, prevedendo un plafond complessivo di 10 milioni di euro così articolato:
L'art. 6, comma 5, del D.P.C.M. 30 aprile 2019 prevede espressamente che le somme rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscano nella dotazione della seconda, secondo un meccanismo di riassegnazione automatica che massimizza l'efficienza allocativa delle risorse disponibili.
L'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa è subordinato a un articolato iter procedurale, analiticamente disciplinato dagli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 30 aprile 2019. Tale procedimento si differenzia sostanzialmente da quello previsto per le persone fisiche e gli enti non commerciali, in quanto caratterizzato da un meccanismo autorizzatorio preventivo, funzionale al monitoraggio del rispetto del limite complessivo di spesa. Le fasi principali possono essere così sintetizzate:
È rilevante notare che, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 30 aprile 2019, l'elenco dei soggetti ammessi viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo il criterio cronologico di ricevimento delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Tale meccanismo, configurabile come una sorta di "click day", impone alle imprese interessate una particolare tempestività nella presentazione delle istanze, soprattutto in considerazione della limitata dotazione finanziaria.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, l'art. 7 del D.P.C.M. 30 aprile 2019 prevede un meccanismo di fruizione basato sull'istituto della compensazione "orizzontale" di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Le peculiarità di tale sistema possono essere così sintetizzate:
Un aspetto particolarmente rilevante è costituito dalla disapplicazione, disposta dall'art. 1, comma 624, della legge n. 145/2018, dei limiti ordinariamente previsti per l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione. Non trovano infatti applicazione:
Tale deroga consente alle imprese di maggiori dimensioni di accedere pienamente al beneficio, senza incorrere nelle limitazioni quantitative ordinariamente previste per le compensazioni.
L'art. 8 del D.P.C.M. 30 aprile 2019 delinea un articolato sistema di controlli e un rigoroso regime sanzionatorio per i casi di indebita fruizione del credito d'imposta. Tale disciplina si basa su un meccanismo di cooperazione amministrativa tra il Dipartimento per lo Sport e l'Agenzia delle Entrate, che operano secondo un protocollo di interscambio informativo particolarmente pervasivo.
Il comma 1 del citato articolo prevede espressamente che il credito d'imposta sia revocato nei casi di accertata insussistenza di uno dei requisiti previsti. Tale revoca può conseguire:
Rilevante è la previsione di cui al comma 3, che impone all'Agenzia delle Entrate di trasmettere al Dipartimento, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. Tale flusso informativo consente un monitoraggio costante dell'utilizzo del beneficio e l'individuazione tempestiva di eventuali anomalie.
Il procedimento di recupero, disciplinato dal comma 4, si articola nelle seguenti fasi:
In merito al regime sanzionatorio applicabile, pur in assenza di specifiche disposizioni nel decreto attuativo, trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, che prevede, per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, una sanzione dal 100% al 200% dell'importo indebitamente compensato, oltre agli interessi di mora.
Va rilevata, peraltro, la recente introduzione di specifiche misure repressive in materia di indebita fruizione di crediti d'imposta, tra cui l'art. 28-ter del D.L. n. 4/2022, che ha esteso la confisca per equivalente al profitto del reato o del prodotto quando non è possibile procedere alla confisca diretta dei beni.
Un elemento qualificante del meccanismo dello Sport Bonus è rappresentato dalle misure di trasparenza e pubblicità previste dall'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 30 aprile 2019, che impone al Dipartimento per lo Sport di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale:
Tale sistema di pubblicità risponde all'esigenza di garantire la massima trasparenza nell'allocazione delle risorse pubbliche e consente ai soggetti interessati di verificare lo stato della propria domanda e la residua disponibilità di risorse nella finestra di riferimento.
Il Dipartimento pubblica inoltre, al termine di ciascuna finestra, una relazione riassuntiva contenente:
Tali dati costituiscono un prezioso strumento di analisi dell'efficacia della misura e del suo impatto sul sistema dell'impiantistica sportiva nazionale.
Le richieste per partecipare al Bando Sport Bonus 2023 vanno inviate solo usando la piattaforma online all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/.
Sul sito si trova anche una guida per la compilazione e i contatti per ricevere supporto tecnico e sulle procedure.Se serve altro aiuto, si possono inviare domande all’indirizzo email servizioprimo.sport@governo.it, scrivendo nell’oggetto “SPORT BONUS 2025”.
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