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4 MIN LETTURA 30/01/2026

Conservazione documenti Pos: decreto Pnrr semplifica gli adempimenti

Sintesi Operativa
Il decreto Pnrr interviene sugli obblighi documentali: per i pagamenti elettronici le ricevute cartacee dei terminali Pos non sarebbero più necessarie, perché assumono rilievo le comunicazioni digitali. Viene inoltre eliminata la norma che avrebbe esonerato le microimprese dalla pubblicazione dei dati sugli aiuti pubblici ricevuti. Tra le altre misure figurano la carta d’identità elettronica senza scadenza per gli over 70, l’acquisizione diretta dell’Isee da parte delle amministrazioni pubbliche e nuove competenze per il giudice tributario.
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Il decreto Pnrr atteso in Consiglio dei ministri introduce modifiche sostanziali agli obblighi documentali per imprese e cittadini. Spariscono – almeno sulla carta – le ricevute cartacee dei terminali Pos, mentre viene cancellata una norma che avrebbe sollevato le microimprese dall’obbligo di pubblicare i dati sui contributi pubblici ricevuti. Nel pacchetto anche novità sulla carta d’identità elettronica per gli anziani e l’acquisizione diretta dell’Isee da parte delle pubbliche amministrazioni.

Basta ricevute cartacee: valgono le comunicazioni digitali

Le aziende potranno dire addio agli scontrini fisici emessi dai terminali di pagamento elettronico. Il nuovo testo del decreto – quello che dovrebbe approdare sul tavolo del governo – prevede che per rispettare l’obbligo di conservazione delle scritture contabili secondo l’articolo 2220 del codice civile sia sufficiente archiviare le comunicazioni e i documenti trasmessi dagli istituti bancari e dagli intermediari finanziari, anche in versione elettronica.

La formulazione definitiva della norma ha subìto un aggiustamento rispetto alla prima stesura. Non si parla più genericamente di “tracciati digitali dei pagamenti”, ma di tutte le comunicazioni inviate ai clienti e della documentazione fornita da banche e intermediari. Quindi, nella pratica, anche le notifiche che arrivano sullo smartphone dopo aver effettuato un pagamento con carta di credito, di debito o prepagata possono essere utilizzate per soddisfare l’obbligo decennale di conservazione.

L’unico requisito? Che tali documenti contengano tutte le informazioni necessarie per identificare con precisione le singole operazioni. A quel punto – ecco la semplificazione – le ricevute stampate dai Pos diventano superflue e possono essere eliminate.

La semplificazione mancata sugli aiuti pubblici

Se da un lato il decreto conferma la riduzione degli oneri documentali per le transazioni Pos, dall’altro viene meno una misura che avrebbe alleggerito non poco i carichi burocratici delle imprese più piccole. L’ultima versione del provvedimento non contiene più la disposizione che esentava le aziende dalla pubblicazione dei dati relativi a sussidi, contributi e aiuti pubblici superiori a 10.000 euro annui.

Secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n. 124 del 2017, le imprese sono tenute a rendere pubbliche queste informazioni entro il 30 giugno di ogni anno. Per le microimprese esonerate dalla nota integrativa al bilancio, l’adempimento risulta particolarmente oneroso: occorre creare un sito internet dedicato oppure appoggiarsi a portali di categoria. Solo per importi fino a 1.000 euro basta inserire i dati direttamente nel bilancio in forma abbreviata.

La norma prevede sanzioni pesanti in caso di mancata pubblicazione: l’1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro. Se la regolarizzazione non avviene entro 90 giorni, scatta la restituzione integrale dell’importo percepito. L’eliminazione dell’obbligo avrebbe messo al riparo le piccole realtà da questo doppio binario, visto che gli enti pubblici eroganti sono già obbligati a pubblicare i dati per contributi superiori a 1.000 euro.

Carta d’identità senza scadenza per gli over 70

Tra le novità del decreto figura la validità illimitata della carta d’identità elettronica per chi ha compiuto o compie settanta anni. La misura, voluta dal ministro della Funzione pubblica Paolo Zangrillo, sarà operativa dal 30 luglio 2026 e non dall’entrata in vigore della legge di conversione come inizialmente previsto. Ne beneficeranno i cittadini che abbiano un’età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio del documento.

Isee direttamente dall’Inps alle amministrazioni pubbliche

Un’altra semplificazione confermata riguarda l’Isee. Scuole, università, comuni e le altre pubbliche amministrazioni competenti per la concessione di prestazioni sociali agevolate dovranno acquisire d’ufficio dall’Inps, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), i dati Isee strettamente necessari. Questo dovrebbe ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini che richiedono prestazioni assistenziali o agevolazioni.

Giustizia tributaria: competenze allargate per il giudice monocratico

Il provvedimento interviene anche sulla giustizia tributaria, alzando da 5.000 a 10.000 euro il valore delle controversie di competenza del giudice monocratico di primo grado. L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi del processo tributario di merito, alleggerendo il carico dei giudici collegiali dalle vertenze di importo più contenuto. Si tratta di una modifica in continuità con precedenti ampliamenti della competenza per valore già adottati negli anni scorsi.

Arretrati retributivi: torna la norma controversa

Dopo essere stata eliminata all’ultimo momento dalla legge di Bilancio 2026, riappare nel decreto Pnrr una disposizione che aveva suscitato polemiche. La norma stabilisce che il datore di lavoro non possa essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente la presentazione del ricorso, se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo leader.

La proposta era stata avanzata da Fratelli d’Italia in Senato sotto forma di subemendamento ad alcune riformulazioni governative della manovra, ma poi era stata stralciata dal testo definitivo della legge di Bilancio. La sua ricomparsa nel decreto Pnrr è accompagnata, ancora una volta, dalle consuete contestazioni.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (30/01/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.