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7 MIN LETTURA 30/10/2026

Concordato semplificato: il compenso del professionista non è prededucibile

Sintesi Operativa
Il compenso per preparare piano e domanda di concordato semplificato non beneficia della prededuzione: l’art. 6 CCII elenca ipotesi tassative e le regole del concordato preventivo non si estendono automaticamente a questa procedura. Il professionista conserva il credito, con privilegio se ne ricorrono i presupposti, altrimenti senza preferenza. Imprese e advisor devono separare le prestazioni per fase e motivare il rango di ogni compenso nel piano, verificando il testo della pronuncia prima di fondarvi pagamenti o opposizioni dei creditori.
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2779 dell’8 febbraio 2026 (nella versione riportata dalla stampa specializzata), ha negato che il compenso di chi è incaricato di redigere il piano e la domanda di concordato semplificato (art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) vada soddisfatto in prededuzione, vale a dire prima degli altri creditori. Due sono gli argomenti su cui poggia la pronuncia. Anzitutto l’art. 6 CCII indica in modo tassativo quali crediti professionali godono della prededuzione, e non basta che la prestazione sia utile alla procedura. In secondo luogo il concordato semplificato è uno strumento diverso dal concordato preventivo e non può avvalersi delle regole di favore che quest’ultimo prevede. Il diritto al compenso rimane in capo al professionista, che però non ha più la priorità nel pagamento. Ne discendono, per advisor, imprese e creditori, conseguenze concrete su lettere d’incarico, piani e contestazioni.

Prededuzione: Il significato del termine e la sua importanza

Si dice prededucibile il credito che deve essere soddisfatto per primo, persino davanti ai creditori muniti di privilegio, con le somme ricavate dalla procedura. Chi ne beneficia ottiene un vantaggio di peso, mentre tutti gli altri creditori sopportano un costo, dato che si restringe l’importo disponibile per pagarli. Per tale ragione, in qualsiasi crisi d’impresa, la prededuzione è un tema delicato.

Il concordato semplificato si chiude con la liquidazione del patrimonio e senza il voto dei creditori. In esso il modo in cui si qualificano i crediti incide anche sull’ordine delle cause di prelazione, ossia sulla graduatoria secondo cui i creditori sono pagati. Se la qualificazione è errata, l’omologazione del concordato può risultare compromessa.

Dalla Legge Fallimentare al Codice: Il motivo del cambio di impostazione

Per comprendere la sentenza bisogna partire dal passaggio dalla legge fallimentare al Codice della crisi. L’art. 111, comma 2, della legge fallimentare dichiarava prededucibili i crediti qualificati tali da una norma specifica e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali: una clausola aperta. Fino alle Sezioni Unite n. 42093 del 2021, la giurisprudenza ne aveva dato una lettura estensiva, giudicando sufficiente un nesso funzionale fra la prestazione e la procedura, da valutare nel momento del conferimento dell’incarico.

Il Codice ha lasciato da parte quella formula. L’art. 6 CCII, coerentemente con la legge delega n. 155 del 2017, che mirava a ridurre le prededuzioni, elenca le singole ipotesi e le assoggetta a limiti e condizioni precisi. Per i crediti dei professionisti la norma contempla, in sostanza, due casi:

Alla luce di ciò, la Corte rileva, stando alla ricostruzione disponibile, che la funzionalità indica il legame tra l’attività e la procedura, senza però costituire più una fonte autonoma di prededuzione. Occorre una norma che la preveda.

Primo Argomento: Un elenco chiuso, senza analogia

Tra le ipotesi dell’art. 6 CCII non figura il concordato semplificato. Secondo la Cassazione, non si è davanti a un vuoto che il giudice possa riempire ricorrendo all’analogia. Togliendo risorse agli altri creditori e alterando l’ordine con cui sono soddisfatti, la prededuzione, se estesa in via interpretativa, equivarrebbe a creare una causa di prelazione che la legge non contempla.

La sentenza trova un riscontro nella struttura della lettera c). Nel concordato preventivo la prededuzione dipende dall’apertura della procedura ai sensi dell’art. 47 CCII, cioè dal provvedimento con cui il tribunale dichiara aperta la procedura. Nel concordato semplificato tale passaggio manca: il tribunale esercita il proprio controllo secondo il percorso dell’art. 25-sexies, che include la verifica di ritualità della proposta e la nomina dell’ausiliario, la figura che assiste il giudice. Nel semplificato non c’è dunque alcun equivalente della condizione che il legislatore ha collegato alla prededuzione nel concordato preventivo, e non tocca all’interprete crearlo.

Secondo Argomento: L’autonomia del concordato semplificato

Il secondo pilastro consiste nell’autonomia dello strumento. Far parte dello stesso sistema di strumenti per la regolazione della crisi non rende omogenee procedure che la legge ha regolato in maniera differente. Il concordato semplificato suppone il fallimento delle trattative della composizione negoziata, si apre in base a presupposti suoi e non prevede il voto dei creditori. Termina con un giudizio di omologazione che si fonda su parametri specifici, fra cui l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità garantita a ciascun creditore.

Profilo Concordato preventivo Concordato semplificato
Presupposto Stato di crisi o insolvenza Esito negativo della composizione negoziata
Voto dei creditori Previsto Non previsto
Prededuzione dei compensi (art. 6, lett. c) Sì, entro il 75% del credito accertato, se la procedura è aperta ex art. 47 No, secondo la sentenza
Controllo del tribunale Apertura della procedura (art. 47) Ritualità della proposta e ausiliario (art. 25-sexies)

Dall’autonomia la Corte ricava che le norme pensate per il preventivo non possono applicarsi automaticamente al semplificato. A maggior ragione l’esclusione opera quando a essere estesa è una preferenza nel trattamento che riduce l’attivo disponibile per gli altri creditori. L’obiettivo comune di governare la crisi non è sufficiente a colmare la distanza fra discipline che la legge ha voluto tenere distinte.

Rango del Credito: Ciò che rimane al professionista

La decisione lascia intatto il diritto al compenso. Chi ha svolto e documentato l’attività mantiene il credito, ma non gode più della priorità nel pagamento. Il credito partecipa al concorso con il rango che gli compete: il privilegio generale sui beni mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, del codice civile per le retribuzioni dei professionisti relative agli ultimi due anni di prestazione, quando ne ricorrano i presupposti, oppure, in assenza di questi, il rango chirografario, cioè privo di qualsiasi preferenza.

La differenza è netta. L’utilità della prestazione giustifica l’incarico e il compenso, ma non permette di derogare alla parità di trattamento fra i creditori, che la legge non autorizza. Il privilegio va poi accertato caso per caso: non spetta solo perché il credito ha natura professionale e non va presupposto nella proposta.

Incarichi e Pagamenti: Il comportamento da tenere dopo la sentenza

Il primo effetto interessa le lettere d’incarico. Conviene distinguere i compensi in base alla fase, separando l’assistenza resa nella composizione negoziata dall’attività di redazione del piano e della domanda di concordato semplificato, perché i relativi crediti possono ricevere un trattamento diverso. La sentenza incide direttamente sulla seconda fase.

Nella proposta non è più difendibile qualificare in blocco come prededucibili tutti i costi sostenuti in funzione della procedura. Per ciascun credito vanno specificate la prestazione svolta e il fondamento normativo del trattamento richiesto. Una qualificazione priva di base normativa espone al rischio di violare l’ordine delle cause di prelazione, requisito per l’omologazione, e dà un argomento ai creditori intenzionati a opporsi.

Per il professionista aumenta il rischio di essere pagato in parte o in ritardo. Lo si affronta programmando gli acconti nel corso della composizione negoziata, nel rispetto delle regole sulla gestione dell’impresa durante le trattative, e accertando fin dall’inizio il privilegio che spetta davvero.

Effetti Pratici: Imprese, advisor e creditori

Quanto all’impresa, il costo dell’advisor non può più essere collocato al vertice della graduatoria dei pagamenti, e il piano deve distribuire le risorse tenendone conto. Quanto all’advisor, il compenso si trasforma in un credito da tutelare con una documentazione chiara e, se possibile, con acconti incassati nei tempi e nei modi consentiti. Quanto ai creditori, la decisione li rafforza nella possibilità di contestare qualificazioni basate unicamente sul legame funzionale tra attività e procedura.

Resta da precisare, infine, che le indicazioni qui riportate discendono dal commento pubblicato dalla stampa specializzata: il testo integrale della sentenza non è stato consultato. Prima di costruire un piano o un’opposizione sulla pronuncia, è prudente leggerlo e controllare se successivi orientamenti giurisprudenziali ne abbiano chiarito la portata.

Domande frequenti

Il compenso per il concordato semplificato è prededucibile?

Secondo la ricostruzione della decisione, il compenso per predisporre piano e domanda di concordato semplificato non beneficia della prededuzione. L’elenco dell’art. 6 CCII è tassativo e le disposizioni del concordato preventivo non si estendono automaticamente a questa diversa procedura.

Il professionista perde il credito se manca la prededuzione?

L’assenza di prededuzione non cancella il credito del professionista. Può restare un privilegio quando ne sussistono i requisiti; in mancanza, il credito non ha preferenza. Occorre quindi distinguere esistenza del compenso e rango con cui viene soddisfatto.

Come vanno distinti gli incarichi nelle fasi della crisi?

È opportuno separare le prestazioni della composizione negoziata da quelle relative al concordato semplificato, documentando attività e compensi. Per ciascuna voce va verificato il rango nel piano e l’eventuale privilegio, senza presumere un’unica priorità per tutto l’incarico.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (30/10/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.