Concordato preventivo biennale e fuoriuscita dal forfettario: la gestione nel modello Redditi 2025 https://www.studiopizzano.it/concordato-preventivo-biennale-e-fuoriuscita-dal-forfettario-la-gestione-nel-modello-redditi-2025/ |
L'introduzione sperimentale del Concordato preventivo biennale per i contribuenti forfettari ha rappresentato - almeno per il periodo d'imposta 2024 - una significativa novità nel panorama tributario italiano. Con l'abrogazione ormai prossima attraverso il decreto correttivo, si tratta di analizzare le modalità dichiarative per chi, pur avendo aderito al CPB, si è trovato a dover abbandonare il regime forfettario nel corso dello stesso 2024. La disciplina si articola in scenari differenti, ciascuno caratterizzato dal superamento di soglie specifiche che determinano - nella prassi applicativa - conseguenze dichiarative distinte e talvolta complesse.
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Quando il contribuente mantiene il regime forfettario, ossia percepisce ricavi o compensi entro la soglia di 85.000 euro (art. 1, comma 54, L. 190/2014), la fuoriuscita opera solamente dal periodo d'imposta successivo. In questo caso - come spesso accade nella casistica comune - la gestione del CPB richiede esclusivamente la compilazione del quadro LM.
Gli adempimenti si concentrano su specifici righi del modello:
Lo scenario muta radicalmente quando il contribuente supera la soglia di 100.000 euro (art. 1, comma 71, L. 190/2014) senza raggiungere quella di 150.000 euro che determinerebbe la cessazione del CPB. In questo caso, il regime forfettario cessa di produrre effetti dal medesimo periodo d'imposta, con conseguenze dichiarative ben più articolate.
Il reddito concordato - pur mantenendo la possibilità di beneficiare dell'imposizione sostitutiva opzionale - deve essere assoggettato a IRPEF secondo le aliquote ordinarie. L'ex contribuente forfettario si trova quindi a dover compilare il quadro CP, con particolare riferimento a:
L'impostazione descritta - che prevede l'applicazione dell'imposizione sostitutiva di cui all'art. 31-bis del D.Lgs. 13/2024 ma la liquidazione secondo aliquote ordinarie - trova applicazione in tutti i casi di fuoriuscita dal forfettario a decorrere dal 2024 per le altre cause ostative contemplate dall'art. 1, commi 54, lett. b), e 57, L. 190/2014.
Nella casistica comune si pensi, ad esempio, al contribuente che nel 2023 operava in regime forfettario e ha aderito al CPB per il 2024, ma è fuoriuscito dal regime già dal 2024 per aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. In tale circostanza - come talvolta interpretato dalla giurisprudenza di merito - si applica la medesima disciplina dichiarativa.
Qualora il contribuente forfettario percepisca ricavi o compensi superiori a 150.000 euro (art. 32, comma 1, lett. b-bis, D.Lgs. 13/2024), il CPB cessa immediatamente di produrre effetti. In questo scenario - fortunatamente raro nella pratica - è necessario liquidare le imposte secondo i criteri ordinari sulla base del reddito effettivo.
Il quadro CP deve comunque essere compilato, seppur limitatamente alla comunicazione dell'avvenuta cessazione del concordato.
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Studio Pizzano - Dottore Commercialista Commercialista e revisore legale |