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2 MIN LETTURA 21/02/2025

Compatibilità di qualifica di tecnico o atleta e cariche sociali nelle ASD

Sintesi Operativa
Il presidente di una società sportiva può essere contemporaneamente tecnico o atleta in un’altra società appartenente alla stessa federazione? La Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), dopo aver consultato il CONI, ha risposto che questa situazione sarebbe compatibile poiché le qualifiche di tecnico o atleta non rientrano nel concetto di “carica sociale”. Lei cosa ne pensa? L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.
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Il presidente di una società sportiva può essere contemporaneamente tecnico o atleta in un’altra società appartenente alla stessa federazione? La Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), dopo aver consultato il CONI, ha risposto che questa situazione sarebbe compatibile poiché le qualifiche di tecnico o atleta non rientrano nel concetto di “carica sociale”. Lei cosa ne pensa?

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La questione trova fondamento nell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 36/2021, che disciplina il regime di incompatibilità delle cariche sociali nelle associazioni e società sportive dilettantistiche. La norma stabilisce che gli amministratori non possono ricoprire alcuna carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. L’incompatibilità si applica a “qualsiasi carica”, ampliando significativamente il campo rispetto alla normativa precedente, che limitava il divieto alla “medesima carica”. Tuttavia, il decreto non include le qualifiche di tecnico o atleta tra le cariche sociali soggette a incompatibilità.

Le qualifiche di tecnico e atleta sono considerate ruoli operativi e funzionali all’attività sportiva, non amministrative. Pertanto, non rientrano nella categoria delle “cariche sociali” che implicano responsabilità gestionali o decisionali. Questo punto è stato confermato anche da interpretazioni ufficiali del CONI e da analisi giuridiche sulla normativa vigente.

Tuttavia, la formulazione dell’articolo 11 potrebbe generare incertezze interpretative, poiché non definisce esplicitamente cosa si intenda per “carica sociale” .Naturalmente un chiarimento ufficiale del Ministero dello Sport consentirebbe maggiore certezza operativa, ma allo stato attuale, anche alla luce delle interpretazioni federali e del CONI, risulta coerente ritenere che un presidente o un dirigente che rivesta anche la qualifica di tecnico o atleta in un’altra società della medesima Federazione non violi il divieto normativo.

È tuttavia consigliabile conservare idonea documentazione che attesti l’estraneità di tale qualifica a funzioni gestionali o decisionali, poiché potrebbe sempre rendersi utile in sede di eventuali accertamenti o verifiche.

In conclusione, sulla base dell’attuale quadro normativo e delle interpretazioni fornite dagli organi competenti, la posizione espressa dalla FIBS è corretta: un presidente può ricoprire il ruolo di tecnico o atleta in un’altra società appartenente alla stessa federazione senza violare il regime di incompatibilità previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 36/2021. Tuttavia, l’assenza di una definizione precisa delle “cariche sociali” rende opportuno un intervento normativo per eliminare ogni possibile ambiguità.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (21/02/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.