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Agevolazioni & Bonus Edilizi
Bonus edilizi
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4 MIN LETTURA 13/09/2024

Bonus edilizi: i commercialisti chiedono la possibilità di correggere gli errori nelle comunicazioni di opzione

Sintesi Operativa
In un recente comunicato, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato una memoria sulla "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico".

In un recente comunicato, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato una memoria sulla “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”. Tra le richieste avanzate, spicca quella di consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024. Questa misura permetterebbe ai contribuenti di sanare gli errori commessi durante la compilazione e la presentazione delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, senza appesantire il monte dei crediti d’imposta già riconosciuti.

Le scadenze per l’invio delle comunicazioni

Prima di approfondire la richiesta dei commercialisti, è utile ricordare le scadenze passate e future per l’invio delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione:

La richiesta dei commercialisti

I commercialisti chiedono di poter correggere gli errori commessi nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, escludendo solo quelli che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello spettante. Questa possibilità di correzione non appesantirebbe il monte dei crediti d’imposta già riconosciuti nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari, e consentirebbe ai contribuenti di sanare errori per i quali, ad oggi, non esiste altro rimedio se non l’annullamento della comunicazione.

Tuttavia, a causa dell’esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della remissione in bonis, l’annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente perdita del credito d’imposta spettante al contribuente.

La richiesta dei commercialisti

I commercialisti chiedono di poter correggere gli errori commessi nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, escludendo solo quelli che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello spettante. Questa possibilità di correzione non appesantirebbe il monte dei crediti d’imposta già riconosciuti nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari, e consentirebbe ai contribuenti di sanare errori per i quali, ad oggi, non esiste altro rimedio se non l’annullamento della comunicazione.

Tuttavia, a causa dell’esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della remissione in bonis, l’annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente perdita del credito d’imposta spettante al contribuente.

Il caso degli interventi “trainati” nel superbonus

Un errore ricorrente nella presentazione delle comunicazioni di opzione riguarda gli interventi “trainati” nel superbonus, effettuati su singole unità immobiliari di edifici condominiali. La modalità corretta di presentazione della comunicazione per questi interventi implica la presentazione a cura del possessore (o detentore) della singola unità immobiliare. Tuttavia, a volte le comunicazioni vengono presentate dal condominio (incluso il minimo), con indicazione nel modello di tutti i subalterni che individuano le singole unità immobiliari oggetto di quella determinata tipologia di intervento “trainato”, associando a ciascun subalterno l’importo a esso riferibile della “spesa totale” riportata nel Quadro A, con indicazione del codice fiscale del possessore o detentore beneficiario della corrispondente agevolazione.

Questo errore potrebbe essere considerato formale, in quanto non incide sull’ammontare del beneficio e non determina pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria. In tal caso, sarebbe sufficiente inviare all’Agenzia delle Entrate una PEC di segnalazione dell’errore formale senza conseguenze sostanziali. Tuttavia, qualora l’errore venisse considerato sostanziale, la comunicazione di opzione dovrebbe essere annullata, con conseguente inopponibilità all’Agenzia delle Entrate dell’opzione esercitata. Su questo punto, è necessaria una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

La richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti di consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione rappresenta un’opportunità per i contribuenti di sanare gli errori commessi, senza appesantire il monte dei crediti d’imposta già riconosciuti. La conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 potrebbe essere la sede ideale per introdurre questa misura, che consentirebbe di risolvere situazioni problematiche come quella degli interventi “trainati” nel superbonus effettuati su singole unità immobiliari di edifici condominiali. Resta ora da attendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate e l’eventuale accoglimento della richiesta dei commercialisti in sede di conversione del decreto-legge.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (13/09/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.