Asd e legge 398/1991: il regime agevolato regge anche senza rendiconto formale
Con la sentenza n. 1159/2026, depositata il 12 ottobre 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina ha dato ragione a un’associazione sportiva dilettantistica che impugnava un accertamento basato sulla presunta perdita del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Secondo l’ufficio, alcune sponsorizzazioni erano in parte inesistenti o sovradimensionate; mancava inoltre un rendiconto economico-finanziario in forma strutturata, la documentazione di certi rimborsi risultava carente e l’importo dei compensi era contestato. Le imposte recuperate, tra Ires, Irap e IVA, ammontavano a 92.388 euro oltre interessi. Per i giudici l’associazione esercitava un’autentica attività sportiva, l’ufficio non aveva dimostrato il contrario e l’assenza di un modello formale di rendiconto, di per sé, non bastava a negare le agevolazioni. Trattandosi di una pronuncia di merito, non vincola gli altri giudici: è un precedente utile, ma da leggere con prudenza.
Il Caso: Accertamento e rilievi dell’ufficio
Tutto parte da una verifica della Guardia di finanza sui rapporti fra l’associazione e una società sponsor. A detta dell’Agenzia delle entrate, le prestazioni pubblicitarie fatturate sarebbero state in parte inesistenti o gonfiate, con la conseguenza che sarebbero venuti meno i presupposti per applicare la legge n. 398/1991, la quale prevede per le associazioni sportive dilettantistiche un regime forfetario di determinazione del reddito e dell’IVA. L’ufficio ha perciò rideterminato il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 600/1973, recuperando le maggiori imposte.
Ai rilievi sulle sponsorizzazioni se ne sono aggiunti altri, di natura documentale: un rendiconto economico-finanziario privo di una struttura definita, lacune nella documentazione di alcuni rimborsi e l’ammontare dei compensi corrisposti. Si tratta di un insieme ricorrente nei controlli sulle associazioni sportive, in cui la tenuta del regime agevolato dipende da due fronti: l’effettività dell’attività e la coerenza dei costi.
Attività Sportiva: La dimostrazione della reale operatività
La prima ragione addotta dai giudici concerne l’attività sportiva. Dagli atti risultava che l’associazione era regolarmente affiliata e che praticava il calcio maschile e femminile, con diverse squadre iscritte a campionati nazionali, regionali e provinciali. L’amministrazione non aveva messo in discussione l’esistenza dell’attività sportiva, né dimostrato che l’ente fosse una struttura meramente formale, senza una concreta operatività.
Il passaggio conta perché sposta l’asse della valutazione. Difficilmente un’associazione affiliata, con squadre e campionati effettivi, può essere considerata uno schermo, e chi afferma il contrario è tenuto a portare elementi concreti.
Rendiconto: Nessun modello obbligatorio per l’anno controllato
La seconda ragione, la più interessante, attiene al rendiconto. Per la Corte, nel periodo d’imposta considerato la legge non fissava per le associazioni sportive dilettantistiche alcuno schema di rendiconto, a differenza di quanto previsto per gli enti del Terzo settore. Su questo punto la Corte rinvia a un proprio precedente, la sentenza n. 772/2025. Ciò nonostante, l’associazione aveva presentato il libro contabile, i registri, i verbali delle assemblee e la documentazione relativa a entrate, uscite e compensi.
Sponsorizzazioni: Fotografie, marchi e striscioni
Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, la Corte ha attribuito rilievo alla documentazione fotografica. Dalle immagini emergevano l’esposizione dei marchi, la presenza degli sponsor sul materiale sportivo e l’impiego di striscioni e di altri mezzi promozionali. Sono elementi concreti, che provano l’effettiva resa della prestazione pubblicitaria.
La decisione richiama quindi l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, la regola del processo tributario per cui spetta all’amministrazione provare in giudizio la propria pretesa. Nella vicenda esaminata l’ufficio non aveva portato elementi sufficienti a superare la documentazione contabile, amministrativa e fotografica depositata dall’associazione. Per tale motivo il ricorso è stato accolto.
Utilità Pratica: Che cosa conservare per difendersi
Dalla sentenza discende un elenco di documenti che è bene tenere sempre a disposizione in caso di controllo.
- affiliazione, calendari, iscrizioni ai campionati e distinte di gara, che dimostrano l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva;
- libro contabile, registri, verbali assembleari e rendiconti approvati;
- contratti di sponsorizzazione, fatture e prove dell’esecuzione: foto dei marchi sulle divise, sugli striscioni, sul materiale;
- giustificativi di rimborsi e compensi, collegati alle prestazioni rese.
I requisiti di fondo del regime restano invariati, e la sentenza non consente di trascurare né le clausole statutarie né gli obblighi documentali. Mostra tuttavia che, per disconoscere l’agevolazione, l’ufficio deve fornire una prova solida: una singola carenza formale non è sufficiente.
Domande frequenti
Un’ASD perde le agevolazioni se il rendiconto non segue un modello prestabilito?
Secondo la sentenza della Cgt di Latina, per l’anno controllato la sola assenza di uno schema prestabilito non giustificava la perdita del regime agevolato. Restavano necessari una gestione documentata e il rendiconto da sottoporre all’approvazione degli organi statutari. La pronuncia non vincola gli altri giudici.
Come si dimostra che una sponsorizzazione sportiva è stata realmente eseguita?
Nella vicenda esaminata i giudici hanno valorizzato fotografie dei marchi sul materiale sportivo, striscioni e altri mezzi promozionali. È utile conservare queste prove insieme ai contratti di sponsorizzazione e alle fatture, così da documentare concretamente l’esecuzione della prestazione pubblicitaria.
Quali documenti dovrebbe conservare un’associazione sportiva per un controllo?
L’associazione dovrebbe raccogliere affiliazioni, iscrizioni ai campionati, calendari e distinte di gara, insieme a contabilità, registri, verbali e rendiconti approvati. Servono inoltre contratti, fatture e prove fotografiche delle sponsorizzazioni, nonché giustificativi dei rimborsi e dei compensi collegati alle prestazioni rese.