Apertura della partita IVA in regime forfettario: come compilare il modello AA9/12
Chi apre una nuova partita IVA e possiede i requisiti del regime forfettario deve presentare il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, indicando nel quadro B il codice “2”. Non si tratta però di un’opzione dalla quale dipende l’accesso al regime agevolato: il forfettario è il regime naturale di chi rispetta i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014, quindi la sua applicazione non dipende dalla comunicazione formale. Omettere il codice “2” non fa perdere il regime se sussistono i requisiti sostanziali e il contribuente si comporta di conseguenza, ma la mancata indicazione resta una violazione, sanzionata da €250 a €2.000 e sanabile con il ravvedimento operoso. Un capitolo a parte riguarda gli acquisti intracomunitari: anche chi applica il forfettario deve dichiarare nel modello l’intenzione di effettuarli, perché superata la soglia di €10.000 annui scattano l’iscrizione al VIES, l’integrazione della fattura con l’IVA italiana e gli obblighi Intrastat. L’articolo ripercorre l’intera procedura con un caso pratico.
Chi deve presentare il modello AA9/12 e in quali tempi
Chiunque avvii un’attività di lavoro autonomo, professionale o artistica, deve comunicare l’inizio attività all’Agenzia delle Entrate presentando il modello AA9/12 entro 30 giorni dalla data di effettivo avvio. È lo stesso termine che vale, più in generale, per tutte le dichiarazioni previste dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA: inizio, variazione dati e cessazione dell’attività.
Il modello può essere trasmesso in tre modi alternativi: per via telematica, direttamente dal contribuente abilitato ai servizi Entratel o Fisconline oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF, altro professionista); in forma cartacea, consegnandolo a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate; oppure per raccomandata, allegando copia di un documento di identità.
La procedura cambia per chi, invece di un lavoro autonomo, avvia un’attività d’impresa individuale soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese. In questo caso l’apertura della partita IVA non passa dall’AA9/12 presentato separatamente, ma dalla Comunicazione Unica d’Impresa (ComUnica), la procedura telematica che centralizza in un solo invio gli adempimenti verso l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e, quando previsto, INPS e INAIL. Anche in questo caso, tra i dati richiesti figura l’eventuale adozione del regime forfettario.
Il regime forfettario è naturale, non un’opzione: il codice “2” del quadro B
Nel modello AA9/12, chi intende applicare il regime forfettario deve compilare il quadro B, dedicato ai dati relativi all’attività, e indicare nel campo riservato ai regimi fiscali agevolati il codice “2”. Si tratta di un’informazione anagrafica: comunica all’Amministrazione finanziaria quale regime il contribuente sta adottando fin dall’inizio, in modo da aggiornare correttamente l’anagrafica della partita IVA.
Il punto da tenere fermo è che il forfettario non richiede una scelta o un’opzione formale per essere applicato. È il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni quando risultano soddisfatti i requisiti dell’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014 e non ricorre alcuna causa di esclusione. In pratica, chi rispetta le condizioni di legge applica il forfettario di default, senza bisogno di manifestare alcuna volontà in tal senso: semmai è chi vuole restarne fuori, pur avendone diritto, a dover esercitare l’opzione per il regime ordinario.
Per il 2026 restano fermi i requisiti principali introdotti dalla legge di bilancio 2023 e confermati negli anni successivi: ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a €85.000 (con uscita immediata dal regime, già nell’anno in corso, se nel frattempo si superano €100.000) e spese per lavoro dipendente e collaboratori entro €20.000 lordi annui. Resta inoltre confermato per il 2026 il limite di €35.000 di redditi di lavoro dipendente o assimilati, oltre il quale scatta una causa ostativa all’accesso al forfettario, salvo che il rapporto di lavoro si sia concluso nell’anno precedente e il contribuente non percepisca più redditi da pensione o da lavoro dipendente, oppure che i ricavi e i compensi realizzati nei confronti del datore di lavoro (o di soggetti a esso riconducibili) non superino il 50% del totale.
Cosa succede se il codice “2” non viene indicato nel modello
L’eventuale omissione del codice “2” nel quadro B non fa perdere automaticamente il regime forfettario. Se il professionista o l’imprenditore possiede realmente tutti i requisiti previsti dalla legge n. 190/2014 e si comporta di conseguenza, per esempio non addebitando l’IVA in fattura e applicando la ritenuta d’acconto ridotta prevista per i forfettari, può continuare ad applicare il regime agevolato anche senza averlo dichiarato in fase di apertura della partita IVA. Il comportamento concludente del contribuente prevale, in altri termini, sulla mancata comunicazione formale.
La sanzione per l’omissione
Questo non significa che l’omissione sia priva di conseguenze. Si tratta comunque della violazione di un obbligo informativo previsto dalla legge, punita dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997 con una sanzione amministrativa compresa tra €250 e €2.000. La norma sanziona, più in generale, l’omissione di comunicazioni prescritte dalla legge tributaria o la loro trasmissione con dati incompleti o inesatti: la mancata indicazione del regime applicato nel modello AA9/12 rientra in questa fattispecie.
La regolarizzazione con il ravvedimento operoso
Il contribuente che si accorge dell’omissione può regolarizzarla spontaneamente ricorrendo al ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che consente di sanare la violazione presentando la comunicazione mancante e versando la sanzione ridotta, in misura tanto minore quanto più tempestiva è la regolarizzazione rispetto al termine originario. In concreto, chi si accorge dell’errore conviene che agisca il prima possibile: oltre a ridurre l’importo dovuto, evita che la violazione venga contestata direttamente dall’ufficio, ipotesi che esclude la possibilità di avvalersi del ravvedimento.
Gli acquisti intracomunitari: la soglia dei 10.000 euro da monitorare
Un aspetto spesso sottovalutato in fase di apertura della partita IVA riguarda gli acquisti di beni da fornitori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea. Anche chi applica il regime forfettario deve indicare nel modello AA9/12 l’eventuale intenzione di effettuare questo tipo di operazioni, perché l’adesione al regime agevolato non elimina gli obblighi IVA collegati agli scambi intracomunitari.
La regola di riferimento è quella dell’articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993: gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da soggetti che, come i forfettari, non hanno diritto alla detrazione dell’IVA restano irrilevanti ai fini IVA in Italia, e l’imposta viene assolta dal fornitore nel proprio Paese di origine, fino a quando il loro ammontare complessivo nell’anno solare non supera €10.000. Superata questa soglia, anche nel corso dell’anno, l’operazione che fa scattare il superamento e tutte quelle successive diventano rilevanti secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari.
Il superamento della soglia comporta tre adempimenti concreti: l’iscrizione al VIES (l’archivio dei soggetti abilitati a effettuare operazioni intracomunitarie), l’integrazione della fattura ricevuta dal fornitore estero con l’IVA italiana, da versare entro il giorno 16 del mese successivo all’operazione senza possibilità di detrazione, e la compilazione dei modelli Intrastat riepilogativi degli acquisti. Sotto la soglia, invece, il forfettario non ha questi obblighi, ma può comunque scegliere di applicare l’IVA in Italia fin dal primo acquisto, se lo ritiene più semplice da gestire.
| Situazione | Obblighi del forfettario |
|---|---|
| Acquisti intracomunitari fino a €10.000 nell’anno | Nessun obbligo VIES o Intrastat; IVA assolta dal fornitore nel proprio Paese |
| Acquisti intracomunitari oltre €10.000 nell’anno | Iscrizione al VIES, integrazione fattura con IVA italiana (versamento entro il 16 del mese successivo, senza detrazione), compilazione Intrastat |
Un caso pratico: l’apertura della partita IVA di un architetto
Un architetto avvia la libera professione e possiede tutti i requisiti per applicare il regime forfettario: ricavi previsti ben al di sotto di €85.000, nessuna causa ostativa collegata a redditi di lavoro dipendente. Presenta il modello AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, compila il quadro B indicando il codice “2” e dichiara di non prevedere, almeno inizialmente, acquisti da fornitori europei.
Se, qualche mese dopo, l’architetto decide di acquistare online un software di progettazione da un fornitore con sede in un altro Stato membro per €3.000, l’operazione resta sotto la soglia dei €10.000 e non genera obblighi di iscrizione al VIES né di presentazione dell’Intrastat. Se in seguito acquista anche una licenza aggiuntiva da €8.000, superando così complessivamente €10.000 nell’anno, da quel momento deve iscriversi al VIES, integrare le fatture ricevute con l’IVA italiana relativa a tutti gli acquisti che concorrono al superamento della soglia e versarla entro il 16 del mese successivo, oltre a compilare i relativi elenchi Intrastat. Se in fase di apertura della partita IVA non avesse dichiarato correttamente questa eventualità, l’errore non gli farebbe perdere il regime forfettario, ma lo esporrebbe comunque alla sanzione da €250 a €2.000, regolarizzabile con il ravvedimento operoso.
Cosa verificare prima di aprire la partita IVA in regime forfettario
Prima di presentare il modello AA9/12, professionisti e imprenditori individuali dovrebbero verificare alcuni punti che condizionano la corretta gestione fiscale della nuova attività fin dal primo giorno:
- rispetto dei requisiti sostanziali per il forfettario (soglia di ricavi, eventuale causa ostativa da redditi di lavoro dipendente, assenza di partecipazioni incompatibili in società);
- corretta indicazione del codice “2” nel quadro B del modello, per evitare la sanzione da €250 a €2.000 legata all’omissione;
- valutazione realistica di eventuali acquisti da fornitori di altri Paesi UE, da dichiarare nel modello e da monitorare rispetto alla soglia di €10.000 annui;
- scelta del canale di trasmissione più adatto, telematico diretto, tramite intermediario, cartaceo o per raccomandata, oppure passaggio attraverso la Comunicazione Unica per chi si iscrive al Registro delle Imprese.
La corretta compilazione del modello AA9/12 non è quindi una condizione sostanziale per l’accesso al regime forfettario, che resta legato al possesso dei requisiti di legge, ma è un adempimento che conviene curare fin dall’inizio: evita sanzioni evitabili e imposta correttamente, fin dall’apertura della partita IVA, la gestione fiscale della nuova attività.