Anticiclaggio: l’adeguata verifica della clientela del commercialista
Sintesi Operativa
L'emanazione della Regola Tecnica n. 2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), approvata mediante Deliberazione n.
Riferimenti normativi essenziali
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 1, 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 34, 55
- Dir. UE 20 maggio 2015, n. 2015/849 (Direttiva antiriciclaggio IV)
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (attuazione della Direttiva n. 2015/849)
- Reg. UE n. 910/2014 (eIDAS Regulation – identificazione digitale)
- Reg. UE n. 2016/679 (GDPR – protezione dati personali)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy – abrogato ma parzialmente vigente)
- CNDCEC, Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025 – Regole Tecniche Antiriciclaggio (Regola Tecnica n. 2 su Adeguata Verifica della Clientela)
- Comitato di Sicurezza Finanziaria, Parere sulla Regola Tecnica n. 2, reso in data 27 dicembre 2024
- Banca d’Italia, UIF, Quaderno n. 25 (dicembre 2024) – Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Banca d’Italia, Provvedimento 16 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (per intermediari creditizi, applicabile per rinvio anche ai professionisti)
Sede: Via Sant'Alessio 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • www.studiopizzano.it
Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (21/11/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.